Il prof. Antonio Guarino, in uno dei suoi editoriali, racconta il suo punto vista su una nuova disciplina avanguardistica che stava prendendo piede verso la fine degli anni ’60: la “giuscibernetica”.
Chi dovesse oggi mettere piede, dopo tanti anni, nella Facoltà di giurisprudenza, noterebbe che i tradizionali esami di Istituzioni di diritto privato e Diritto penale, tutt’ora garanzia di notti insonni per gli studenti, sono sempre più spesso affiancati da una moltitudine di insegnamenti monografici dai nomi tendenzialmente iperspecifici e altisonanti, magari in lingua inglese. Tra questi ultimi, proliferano negli atenei corsi nominati all’incirca “Law and AI”, che trattano l’attualissimo tema dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi nella loro possibile applicazione giuridica.
Di fronte a questo vivo interesse per la tematica, può essere interessante andare a vedere cosa si scriveva in proposito più di cinquant’anni fa, quando l’informatica giuridica non aveva ancora raggiunto una sua autonomia disciplinare e si utilizzava il termine “giuscibernetica” che, letto oggi, evoca scenari da fantascienza retrò: ci si potrebbe imbattere in ragionamenti tutt’altro che invecchiati male.
Introduciamo qui Antonio Guarino. Illustre studioso del diritto romano, allievo della scuola napoletana di Arangio-Ruiz, fu autore molto prolifico e innovativo, non solo nel suo campo scientifico. Tra le altre cose, curò per molti anni la rubrica settimanale “Vita e diritto” sul quotidiano partenopeo Il Mattino, dove commentava con il taglio del giurista, non senza una certa ironia, aneddoti di vita quotidiana ed episodi di cronaca del tempo. Ad esempio, il caso Renoir.

Uno dei numeri della rubrica, per precisione quello del 18 novembre 1969, è intitolato “Il diritto in automobile” e affronta proprio l’argomento della tecnologia applicata al diritto.
Guarino introduce il tema spiegando brevemente di cosa si occupa la cibernetica, “mamma” delle neuroscienze e della robotica, per poi proporre un paragone con l’automobile: come la macchina è guidata dall’autista ma compie essa stessa la massima parte dello sforzo, così il pensiero umano guida il “cervello elettronico” con quest’ultimo che velocizza e razionalizza il processo logico (completa l’analogia: “tanto l’automobilista quanto il cibernetico ve li trovate di fronte, certe volte, con un cacciavite in mano”). Si chiede dunque:
(…) la cibernetica è utilizzabile al fine di ‘velocizzare’ e ‘razionalizzare’ il pensiero giuridico? O in altri termini: è possibile al pensiero giuridico procedere in avvenire più spedito e sicuro a bordo di un’automobile cibernetica?
A. Guarino, Il diritto in automobile, in “Diritto e Rovescio”, 1973
L’autore prende quindi le distanze tanto da chi è irrimediabilmente diffidente, quanto da entusiasmi incondizionati, distinguendo tra tecnologie che facilitino il reperimento di informazioni e strumenti che accelerino i processi logico-giuridici del giurista. Quanto alle prime, non può che suscitare un sorriso il riferimento benaugurante a “quel memorizzatore elettronico delle ‘massime’ della Corte di Cassazione che è in preparazione, a quanto dicono, a Roma”, oggi noto a tutti come il portale Italgiure.
Quanto ai secondi, il rischio evidenziato è che la macchina elabori ragionamenti sì ineccepibili, basati rigorosamente su leggi e precedenti giurisprudenziali, ma senza l’adeguata sensibilità per il contesto sociale e le circostanze del caso.
Il diritto, a mio avviso, ha bisogno, in ogni sua piega, di studio approfondito e di sofferenza di pensiero: non si discute. Peraltro è proprio per questo che io penso che la convivenza con la cibernetica gli farebbe assai più male che bene. Un diritto inserito nella cibernetica si esporrebbe al rischio di diventare una perfetta e ingegnosissima astrazione, cioè di tradire la sua funzione primaria, che è quella di aderire alla realtà storica e di interpretarne carnalmente le irrazionali e mutevoli manifestazioni.
A. Guarino, Il diritto in automobile, in “Diritto e Rovescio”, 1973
Seguono quindi due esempi individuati da Guarino. Il primo è la vicenda del militare Raffaele Minichiello, immigrato italiano negli USA, responsabile, meno di un mese prima, di quello che è considerato il primo dirottamento aereo della storia:
(…) Che ci può dire in proposito l’informatica giuridica? Sulla base di una ricerca artigianale, credo di poter annunciare che essa probabilmente ci dirà che la situazione psicologica in cui Minichiello ha commesso il suo delitto era, sì, emotiva, ma non era, no, quella di un incapace di intendere e di volere. Sarà l’esame della particolare psicologia del marine Minichiello ad indurre probabilmente i giudici italiani alla ‘creazione’ di un’ipotesi nuova (e a mio parere attendibilissima) di incapacità di intendere e di volere, che scagionerà in tutto o in parte l’imputato. Sfido io: la ‘reazione alla guerra’, ad una guerra non compresa, da parte di un uomo della nostra epoca, con le peculiari sensibilità e debolezze (se così le vogliamo chiamare) dell’epoca nostra, è un fatto nuovo, ed è in più un fatto concreto, personale, contingente di Angelo Minichiello e di lui soltanto.
A. Guarino, Il diritto in automobile, in “Diritto e Rovescio”, 1973
Ancora, l’esempio dell’abigeato, crimine desueto già all’epoca dell’articolo, ma particolarmente riprovevole in determinati contesti socio-economici:
Sempre il codice penale italiano punisce con pena aggravata il così detto abigeato, cioè il furto di bovini, equini o di altri animali in gregge o in mandria. La modellistica giurimetrica ci dirà, probabilmente, che il caso è assai raro, che l’importanza economica del delitto è minima, che l’ipotesi più diffusa è oggi quella del furto di automobili, e così via dicendo. E con ciò? Estenderemo l’abigeato al furto delle automobili, o almeno al furto delle automobili in gregge, cioè in corteo o in parcheggio? Oppure aboliremo l’aggravante in considerazione del carattere puramente residuale del fenomeno? Né l’una cosa né l’altra, direi io. L’osservazione sociale ci mostra che, almeno in certe regioni d’Italia, l’abigeato, se anche è divenuto infrequente e ha perduto la rilevanza di un grosso delitto contro il patrimonio ha conservato intatta la carica di gravissimo affronto. Rubate ad un ricco pastore sardo (intendo uno di quelli che hanno venduto terreni a elevatissimi prezzi all’Aga Khan) la sua fuoriserie, e non si sentirà indotto alla reazione violenta; rubategli qualche pecora, e vedrete.
A. Guarino, Il diritto in automobile, in “Diritto e Rovescio”, 1973
In conclusione si può dire che, pur vivendo noi oggi nel mondo dell’AI e dei large language model e non più in quello dell’avveniristico massimario elettronico del CED, molte osservazioni conservano ancora una certa attualità e sono in grado di orientare gli interrogativi del futuro, perché il progresso sia vero e non solo apparente. Ma del resto, come dice lo stesso Guarino, “Il diritto non può procedere in automobile, insomma, perché fatalmente sarebbe portato a seguire i tracciati di strade precostituite. Il diritto deve muoversi a piedi e il suo cammino deve farselo da sé”.

