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29. Il discorso del Papa Re (1876)

  • Di Pasquale Tammaro
  • il 31 Gennaio 2018
  • in Massime, Personaggi celebri, Proprietà intellettuale, Religione e misticismo, Vizi, amore e tempo libero
29. Il discorso del Papa Re (1876)

Quando il piccolo Giovanni Maria Mastai Ferretti ai primi vagiti del XIX secolo si dilettava nel gioco del pallone con bracciale (disciplina di grande successo e diffusione per l’epoca, paragonabile al calcio di oggi) a Mondolfo, su una placida collina a un tiro di schioppo dal mare, forse tutto si sarebbe aspettato tranne che nella vita sarebbe diventato un religioso. 

E sì che era stato già miracolato, quando a cinque anni, sopravvisse a una caduta in un torrente che lasciò in lui il ricordo dello spavento spesso rinverdito da funeste crisi epilettiche, che gli rendevano difficile lo studio e che per lo meno lo avevano esonerato dalla leva militare.

Il 15 maggio 1815 (l’anno del Congresso di Vienna) gli capitò di incontrare presso la Basilica della Santa Casa (il Santuario di Loreto) Papa Pio VII, che ivi si era recato come voto alla Madonna per ringraziarla di essere stato appena restaurato sul trono dagli austriaci, dopo l’improvviso attacco di Gioacchino Murat allo Stato Pontificio. Nel corso dell’incontro, il Pontefice predisse al giovane Giovanni, già studioso di teologia, la guarigione dalla malattia.

Trattandosi di Papi, la guarigione in effetti si verificò. E forse il Mastai Ferretti ebbe più chiaro il suo destino. Guarito, potè entrare il seminario e prendere i voti nel 1817.

E tuttavia, forse nemmeno allora poteva immaginare quali solchi della storia avrebbe percorso la sua esistenza.

Alla morte di Pio VII, seguì Pio VIII, e poi Gregorio XVI che morì nel 1846.

Giovanni era Cardinale già da 6 anni e prese parte al Conclave, l’ultimo che si svolse al Quirinale (che dal 1870 sarebbe diventato la residenza ufficiale del Re d’Italia, e dal 1946 del Presidente della Repubblica).

Il Conclave è uno degli eventi più affascinanti che la storia umana possa proporre. E oggi, nel mondo della tecnologia e dell’informazione opprimenti, è ancor più straordinaria questa riunione di signori vestiti di rosso porpora che scelgono il loro capo votando con i bigliettini, tra tradimenti, sorprese, schieramenti contrapposti, e senza comunicare con l’esterno se non con i segnali di fumo.

E, si diceva, il Conclave del 1846 non aveva certo un esito scontato. Si erano formate due nette fazioni, una appoggiava il cardinale Luigi Lambruschini, segretario di stato, rappresentante dell’assolutismo papale, l’altra – “liberale” – il cardinale Tommaso Pasquale Gizzi, originario di Ceccano. Dopo le prime votazioni, in cui nessuno raggiunse la maggioranza dei 2/3 necessaria per l’elezione ma in cui sembrava comunque prevalere l’ala conservatrice, si fece strada tra i “liberali” il nome appunto del nostro Giovanni Mastai Ferretti, che fu eletto Papa al quarto scrutinio la sera del 16 giugno.

Dato però che si era fatto tardi, si scelse di annunciare il gaudium magnum la mattina successiva. Solo che la voce dell’elezione – e non si sa come – iniziò a spargersi nei palazzi romani e nelle strade. Gli exit poll (mai fidarsi) davano per vincitore certo il cardinal Gizzi e un messaggero addirittura partì per Ceccano ad annunciare la notizia (mentre altri suoi domestici ne bruciarono le vesti cardinalizie, ormai ritenute inutili).

Il 17 giugno, fu ufficialmente annunciata l’elezione del nuovo Papa che prese il nome di Pio IX, duecentocinquantacinquesimo papa della Chiesa cattolica.

Pio IX

La scelta fu sorprendente, inattesa e quasi invisa agli Austriaci. L’Imperatore Ferdinando I godeva infatti di un fortissimo potere di veto, che comportava il diritto di proibire l’elezione a pontefice di una determinata persona. E l’Imperatore aveva incaricato l’Arcivescovo di Milano, l’impronunciabile Karl Kajeten von Gaisruck, di recarsi a Roma e porre il veto al futuro Pio IX. Il von Gaisruck però giunse nella città eterna, ahilui, a cose già fatte.

Il primo provvedimento di Pio IX (a un mese esatto dall’elezione) fu l’amnistia per i reati politici che restituì la libertà a 400 uomini richiusi nelle galere pontificie ad altrettanti esiliati di ritornare a Roma.

Sembrava essere l’inizio di un pontificato all’insegna dell’apertura, della tolleranza e della concessione dei diritti, come in effetti accadde nei primi anni.

Litografia allegorica che celebra l’amnistia del 1846

Purtroppo per lui, la storia lo pose in un periodo di impeti e rivoluzioni. Fu costretto all’esilio per i moti del ’48 e soprattutto ad affrontare le campagne per l’unità d’Italia e la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861.

Con la proclamazione del Regno si aprì la questione romana. Il Regno d’Italia non comprendeva ancora naturalmente Roma e il Lazio, che facevano parte dello Stato Pontificio. Roma però, nelle mire di Cavour, era la necessaria capitale d’Italia.

E come poteva essere d’accordo il Papa?

Nel Regno l’anticlericalismo crebbe a piè sospinto, fino a sfociare nelle famose leggi eversive che soppressero la maggior parte degli ordini e gli enti ecclesiastici

Nel 1870 con la breccia di Porta Pia anche Roma cadde, e al Papa non rimasero che i Palazzi Vaticani, da dove nè lui nè i suoi successori uscirono più in segno di protesta fino ai patti del 1929.

Pio IX fu l’ultimo Papa Re

la notizia della presa di Roma

Il Papa non riconobbe nè il Regno d’Italia nè la sua capitale. Ordinò ai cattolici di non partecipare alla vita pubblica di uno stato di cui si riteneva prigioniero politico (non expedit) e in segno di protesta smise di affacciarsi a benedire la piazza.

Non smise però di parlare e tenere discorsi, seppur davanti a un ristretto numero di persone nel corso di udienze “pubbliche” bisettimanali.

Parlava a braccio, sulla base di pochi appunti, e parlava il più delle volte proprio della questione politica che lo riguardava (in un discorso del 29 settembre 1870 il Papa disse: “Voglio che il mondo sappia che io sono prigioniero”.

I discorsi venivano stenografati dal pio operaio Pasquale De Franciscis, che era giunto a Roma accorrendo a Porta Pia per soccorrere i feriti (e saputo che il Papa chiedeva spesso notizie di quei feriti, il De Franciscis si recò da lui e fu invitato a portare sempre più informazioni, arrivando anche a portare in udienza dal Papa i militari guariti dalle ferite. Nel corso di questi incontri, il Papa rivolgeva brevi messaggi di auguri ai militari, che venivano appunto stenografati dal De Franciscis il quale cominciò così la particolare collaborazione).

Dopo qualche anno, il De Franciscis iniziò a pubblicare volumi che raccoglievano alcuni discorsi del Papa. Queste opere erano accompagnate da note e commenti e portavano il titolo tutt’altro che lapidario di “Discorsi del Sommo Pontefice Pio IX pronunziati in Vaticano ai fedeli di Roma e dell’orbe dal principio della sua prigionia fino al presente per la prima volta raccolti e pubblicati dal P. Don Pasquale De Franciscis“.

Prima della prefazione del terzo volume (che si può leggere qui) il De Franciscis aveva avuto cura di scrivere: “Il Compilatore protesta di riserbarsi tutti i diritti di Proprietà Letteraria, non solo per la ristampa, ma ancora per la traduzione della presente opera in qualsiasi lingua: diritti che farà valere secondo le Leggi vigenti tanto per l’interno in Italia, quanto per l’estero negli altri Stati“.

frontespizio del terzo volume dell’opera del De Franciscis

Nel frattempo, a Napoli l’abate Milone diede alle stampe l’opera “Quaranta mesi al Vaticano ossia i discorsi pronunziati dal Papa Pio IX dal 20 sett. 1870 al 20 gen. 1874“. Nell’introduzione all’opera (che può tutta essere letta qui) si legge: “Gli editori di questa pubblicazione non ebbero altro di mira che la diffusione della santa parole dell’immortale Pontefice Pio IX, meraviglia nella secolare storia del Romano Ponteficato“.

frontespizio dell’opera dell’abate Milone

Inutile che ve lo dica: De Franciscis fece causa a Milone davanti al Tribunale di Napoli per violazione del suo diritto d’autore per la ripresa dei discorsi già da lui pubblicati.

Il Tribunale rigettò la richiesta ritenendo che il discorso di un Papa non costituisce opera proteggibile da diritto d’autore, essendo – come si leggeva nell’opera del De Franciscis – “voce di Dio parlante in mezzo agli uomini, e ad un tempo voce della natura, di cui discerne e rafferma la legge universale di verità e giustizia“. Lo stesso Papa aveva peraltro detto che i suoi discorsi erano: “voce che per diritto divino e per comun bene della società si rivolge al mondo tutto, e che non può essere circoscritta e raffrenata, senza che anche i diritti di tutti i fedeli non siano violati“.

Insomma, i discorsi del Papa, dell’ultimo Papa Re erano di per sè di pubblico dominio. E d’altronde come poteva essere diversamente per il Papa che aveva pronunciato il dogma dell’infallibilità?

Il De Francscis però, scontento naturalmente dell’esito del giudizio, impugnò la sentenza in Appello.

E di seguito trovate proprio la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che nel 1876 risolse la questione. Non ve ne anticipo l’esito. La sentenza è bella e interessante e va gustata fino alla fine (è pure breve!).

Solo un ultimo cenno storico. Pio IX morì nel 1878, dopo 11.573 giorni di pontificato (tutt’ora il più lungo ).

Ai suoi solenni funerali, vi fu anche un tentativo di gettarne la salma nel Tevere. Ma questa è un’altra storia.

Vi benedico.

Il P. Pasquale de Pranciscis, nello scorcio dell’anno 1872, pensò di riunire in volumi distinti e separati taluni discorsi pronunziati dal Papa, e li intitolò: I discorsi del Pontefice Pio IX dalla sua prigionia in Vaticano.

Questa raccolta del de Franciscis comincia dal 29 ottobre 1870, e termina al 10 luglio 1872, e contiene una  lunga prefazione, una conclusione: vi sono delle note ed altro.

Intanto allo imputato abate Milone venne il medesimo pensiero di riunire in un volume i discorsi del
Papa, e nel 1874 pubblicò un volume intitolato: 40 mesi al Vaticano, ossia: I discorsi pronunziati dal Papa Pio IX.

Questa raccolta comincia dal 20 settembre 1870 e va sino al 20 gennaio 1874. Nella stessa non vi è prefazione, conclusione e note.

Nel 23 dicembre 1874 il signor De Franciscis espose querela contro l’abate Milone per contravvenzione alla legge 25 giugno 1865 sulla proprietà letteraria.

Il tribunale correzionale di Napoli, con sentenza del 13 luglio 1875, assolvette l’abate Milone per non provata reità.  Nella sentenza si legge, tra gli altri, il seguente motivo:

***

“E’ il caso di esaminare in prima se i discorsi proferiti dal Sommo Gerarca della Chiesta universale possono essere subbietto di privativa, sia per la sostanza ed indolo propria, sia pel concetto di colui che li pronunziava. E di vero, se si consideri che i discorsi del Papa, al dire dello stesso De Franciscis, a pag. 13 del volume, sono: “Vox clamantis de Vaticano; sono voce di Dio parlante in mezzo agli uomini, e ad un tempo voce della natura, di cui discerne e rafferma le leggi voce universale di verità e giustizia, ecc.” non pare che vadano assimilati ad un lavoro letterario e scientifico.

Il medesimo Santo Padre dice quel che sono i suoi discorsi e lo desumiamo dall’allocuzione del 15 marzo 1875, riferita nella Voce della Verità, n. 63. Sono, egli dice, voce che per diritto divino e per comun bene della società si rivolge al mondo tutto, e che non può essere circoscritta e raffrenata, senza che anche i diritti di tutti i fedeli non siano violati

Ma posto pure che non fossero quegli eloqui alcun che di eccezionale e la voce più autorevole della cattolicità, per fermo chi potrà volere che nella idea del PAdre comune dei fedeli si annidi il pensiero che di cosa sì eterea e sublime si faccia mercato, e divenga l’opera sua l’angusto patrimonio e speculazione di un solo, anziché correre libera e spedita, onde non sia canto sì remoto della terra cui non arrivi e non fecondi il buon seme che ne scaturisce?

Il supporre quindi che il Papa abbia voluto dei suoi detti costituire una proprietà letteraria, e, cedendone le ragioni al De Franciscis, farne oggetto di speculazione, è assurdo, ed è cosa che mal si addice alla maggiore dignità del mondo. Appunto con simigliante concetto nell’antica scuola, facendo la glossa alla l. 6, tit, 22, Cod., Qui testamentum facere possunt, si insegnava la regola: Pape licitum est facere testamentum de bonis patrimonialibus, sed non de papatu“

***

Risoluta questa prima questione, il tribunale ritenne poi mancare la prova della cessione dei diritti d’autore, mancare gli estremi per l’applicazione dell’articolo 7 della legge relativo ai diritti del compilatore, non essere provato che il De Franciscis abbia raccolto i discorsi a mezzo della stenografia ; doversi ritenere invece che, tanto lui, quanto il Milone, li abbiano tolti dai giornali.

Contro questa sentenza appellarono il Pubblico Ministero e la parte civile.

Pio IX

Considerando che qualunque sentenza, lezione, orazione o discorso anche del Sommo Pontefice,
allorché si rende pubblico colla stampa, può essere oggetto di proprietà letteraria ; ma però di proprietà di colui o di coloro che li pronunziarono;

Considerando che tale proprietà letteraria, come ogni altra proprietà, può benissimo essere ceduta ad altri; ma una tale cessione però debb’essere provata;

Considerando che il de Franciscis non nega, anzi sostiene e giustamente che la proprietà letteraria dei discorsi del Sommo Pontefice al medesimo appartenga; ma sostiene nello stesso tempo però di averne avuta la cessione tacitamente e per presunzione, e pretende di mostrare tale tacita cessione e presunzione specialmente colle due lettere del cardinale Monaco l’una, e del padre Sollua l’altra;

Considerando che tali lettere non dimostrano altro, che la sua raccolta ò gradita ai medesimi ed anche al Santo Padre; ma nulla contengono della volontà di cedere a lui la proprietà letteraria di tali discorsi. E si noti che di tali lettere ed uffizi si è fornito anche l’abate Milone per la sua Libertà Cattolica, che può considerarsi un’altra collezione dei discorsi del Papa. Tali lettere dirette allo imputato sono state rese pubbliche nel giornale da lui diretto (Vedi l’anno IX, n° 17 dal 22 gennaio 1875);

Considerando al contrario che da altri discorsi del Sommo Pontefice si ha non la presunzione, ma la prova certa, chiara ed esplicita, che il medesimo non voglia che la sua parola venga ostacolata od inceppata in qualunque siasi modo da privativa o altro, ma che sia libera e percorra per tutto l’orbe cattolico senza ostacolo;

Considerando che il De Franciscis, non potendo sostenersi sulla pretesa e presunta cessione, ricorre ad altra proprietà letteraria cioè a quella nascente dall’articolo 7 della legge del 25 giugno 1865, vale a dire al diritto di collezione;

Considerando essere fuori dubbio che un tale diritto gli compete ; ma quando può dirsi di essergli stato usurpato un tale diritto? Ecco il punto da esaminarsi nella presente causa.

la breccia di Porta Pia

Il diritto di collezione è quello, che nasce dall’ordine, dal metodo, dalla divisione ed altro dato dal collettore al lavoro scientifico o letterario di un altro;

Quando questo metodo, questa divisione venisse da altri adottata posteriormente, è giusto allora che il primo collettore si dolesse di essergli stato usurpato il metodo da lui ideato, ch’è l’unico diritto, l’unica proprietà letteraria che gli compete;

Nella specie l’abate Milone ha usurpato il metodo, il sistema serbato dal De Franciscis? Certamente no. Egli, l’abate Milone, ha serbato l’ordine cronologico, quello stesso che aveva serbato nel suo giornale La Libertà Cattolica, precedente, senz’alcun dubbio, alla raccolta del De Franciscis.

Il nominato De Franciscis ha serbato anch’egli l’ordine cronologico.

In tale stato di cose, chi è stato l’inventore dell’ordine, del metodo cronologico serbato nella raccolta dei discorsi del Papa, l’abate Milone o l’abate De Franciscis? E quindi chi sarebbe il copista del pensiero, del metodo, De Franciscis o Milone? Certamente il primo e non il secondo.

Ma ciò non ostante, allora avrebbe potuto dirsi che l’abate Milone avesse violato la legge sulla proprietà letteraria in danno del querelante, quando il querelato, cambiando solo il titolo della raccolta De Franciscis, l’avesse pubblicata sotto il suo nome con gli stessi discorsi preliminari, colle stesse conclusioni e colle stesse note del querelante; ma quando la raccolta Milone diversifica da
quella pel titolo, per la data, pel cominciamento, pel termine, per la estensione, per la mancanza di discorsi preliminari, per la mancanza delle note, ove è la viola zione del diritto di proprietà letteraria e la offesa fatta all’articolo 7 della legge del 25 giugno 1865 ? Si paragonino le due raccolte ed allora un tale vero si scorgerà a colpo d’occhio e quasi quasi si tasterà colle mani;

Considerando che il De Franciscis in conferma della sua querela sostiene che il Milone abbia profittato di 12 discorsi del Santo Padre, che si rinvengono solo nella sua raccolta e più di 15 correzioni del Santo Padre medesimo, che anche si trovano nella sola sua raccolta, ed in questo principalmente fa consistere l’offesa fatta alla proprietà letteraria;

Considerando che quando anche fosse provato di essersi presi tali 12 discorsi e 15 correzioni dalla sua collezione, e fosse provato pure che il Milone non poteva averli anch’egli direttamente dal Vaticano, come li ebbe De Franciscis, questi giammai potrebbe dolersi di un tale fatto, che lederebbe i diritti dell’autore e non quelli del collettore, il quale potrebbe dolersi solo quando gli si fosse usurpato il pensiero del metodo, come sopra si è dimostrato; ma non già quando altri avesse solo trascritti taluni discorsi esistenti nella sua raccolta. Questo diritto spetterebbe al solo autore, non a lui, che in questo caso verrebbe a pretendere o ad eccepire il diritto del terzo;

Questo nel diritto; ma nel fatto è provato che il signor Milone presentò De Franciscis in Vaticano, e che in conseguenza questi tali dodici discorsi e quindici correzioni li abbia potuto avere direttamente e con più facilità il Milone;

Più, si ha dai testimoni degni di fede e non impugnati che la raccolta del Milone si eseguiva sui giornali e sulle corrispondenze e non sulla raccolta di De Franciscis;

Considerando in ultimo che il Milone formò la sua raccoltà nella massima buona fede, senza dolo e senza punto il pensiero di offendere la proprietà del De Franciscis, come risulta da tutti gli atti;

Considerando che senza dolo non esiste reato, e perciò il Milone non può essere dichiarato colpevole e quindi come tale punito;

Per questi motivi, la Corte rigetta l’appello del P.M. e quello della parte civile.

(Il foro Italiano, 1876, 49)

© Riproduzione Riservata

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