Cosa accade quando le fiabe che hanno fondato il nostro immaginario e che credevamo di conoscere a memoria
vengono dissezionate con la logica affilata del Diritto e raccontate con il linguaggio di un processo?
Cappuccetto Rosso diventa un caso giudiziario esemplare, il Lupo un imputato pluriaggravato e il bosco un luogo del delitto da repertare.
Da Favole in pretura di Raimondo Della Selva, un estratto che porta la logica del processo nel cuore delle fiabe.
TRIBUNALE PENALE DI BOSCOFITTO
SEZIONE PRIMA R.G.N.R. 1234/66
NEL NOME DEL SOVRANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Monocratico Dott. Erminio Quercia, all’esito del dibattimento, sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dott. Corvo Tenace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di:
Imputato: Lupo Cattivo (alias “Il Divoratore della Selva Oscura”), nato in luogo incerto in data imprecisata, senza fissa dimora, di fatto domiciliato in tana abusiva sita all’interno della Selva Oscura, sprovvisto di documenti di identificazione, generalità rese in sede di interrogatorio, attualmente detenuto in via cautelare presso la Grande Gabbia di Massima Sicurezza della Giustizia Forestale, difeso dall’Avv. Truffaldino Volpone del Foro di Roccafranca.
Per i seguenti capi di imputazione
A) Violazione di domicilio aggravata (artt. 614 e 61 c.p.); B) Sequestro di persona aggravato (artt. 605 e 61 c.p.), mediante ingestione integrale delle vittime; C) Lesioni personali gravissime (artt. 583 e 585 c.p.); D) Furto pluriaggravato (artt. 624, 625 c.p.); E) Sostituzione di persona (art. 494 c.p.).
Parti civili: C.R. (Cappuccetto Rosso), minore, rappresentata legalmente dagli esercenti la potestà genitoriale. N.N. (Nonna di C.R.), M.R. (Madre di C.R.), tutte con il patrocinio dell’Avv. Fido Astuto del Foro di Boscoincantato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dibattimento, articolatosi in quattro udienze, è stato regolarmente avviato con la rituale citazione dell’imputato e delle parti offese. Nel corso dell’istruttoria sono state acquisite le prove documentali e testimoniali, inclusa l’audizione di un perito botanico circa la natura dei fiori raccolti e di un vicino di casa della Sig.ra N.N. (il Sig. Ghiro Dormiglioni) che, come da verbale, «non ha udito alcunché». Sono inoltre state acquisite le dichiarazioni confessorie, benché parziali, rese dall’imputato, le testimonianze delle parti offese, i filmati del sistema di videosorveglianza faunistica del Corpo Forestale (postazione “Faggio Solitario”, camera n. 2) e le risultanze della perizia tecnica del Reparto Investigazioni Scientifiche – Sezione Zoologica (R.I.S.-S.Z.).
All’esito di tale attività, le radici dei fatti sono emerse dal terreno delle congetture con sufficiente chiarezza da permettere un giudizio sereno e fondato.
FATTI ACCERTATI
Nella mattinata del 24 dicembre u.s., tra le ore 10:00 e le 11:30, la signora M.R. affidava alla figlia minore C.R., distintamente riconoscibile per il suo indumento cefalico di velluto scarlatto, l’incarico di consegnare un paniere di vimini, coperto da un tovagliolo in stoffa a quadri, contenente una focaccia dolce (“bene A”) e una fiasca di vino (“bene B”), alla di lei genitrice, signora N.N., con la raccomandazione di non deviare dal sentiero principale.
Alle ore 10:15 circa, la minore imboccava il sentiero. I filmati della postazione F.S.2 mostrano l’imputato già appostato da almeno 17 minuti dietro un cespuglio di agrifoglio, in posizione rannicchiata.
Alle 10:22, l’imputato intersecava il percorso della minore e, come risulta dalle registrazioni audio, le rivolgeva la parola, indicandole una radura e dicendo: «Guarda laggiù, mia cara bambina… vedi quei ranuncoli gialli […] Tua nonna […] non gradirebbe forse un mazzetto?». Subito dopo, l’imputato si allontanava con passo apparentemente tranquillo.
La minore, come da lei stessa ammesso, si dedicava alla raccolta floristica, trattenendosi nella radura per circa 12 minuti. Approfittando di tale lasso di tempo, l’imputato percorreva un tragitto alternativo – “il Sentiero del Tasso”, noto per essere al di fuori della copertura dei sistemi di sorveglianza – giungendo all’abitazione della signora N.N., una piccola casetta con le imposte di legno verde, alle ore 10:31. L’imputato bussava alla porta. Dagli atti risulta che la Sig.ra N.N. chiedeva dall’interno chi fosse; l’imputato, contraffacendo la propria voce per assumere un timbro acuto e infantile, rispondeva: «Sono Cappuccetto Rosso, ti porto la focaccia e il vino».
Indotta in errore, la vittima lo invitava ad entrare dicendo «Alza il saliscendi» e, a seguito di un breve scambio verbale, la signora N.N. apriva. Una volta all’interno dell’abitazione, l’imputato sopraffaceva la vittima, procedendo alla sua ingestione integrale. Subito dopo, indossava gli indumenti della vittima (cuffia, occhiali, camicia da notte) e si coricava nel letto.
Alle ore 10:45, la minore C.R. giungeva all’abitazione e veniva invitata a entrare. Seguiva un dialogo, agli atti come “Interrogatorio della Fisionomia Alterata”, al culmine del quale l’imputato pronunciava la frase «È per mangiarti meglio!», procedendo all’ingestione integrale anche della seconda vittima. Il paniere contenente i beni A e B veniva rovesciato; i rilievi del R.I.S.-S.Z. hanno refertato la presenza sul pavimento di frammenti di focaccia e petali di ranuncolo calpestati, elementi che cristallizzano il momento dell’aggressione.
Sopraffatto da evidente sonnolenza post-prandiale, l’imputato si addormentava. A partire dalle ore 11:05, la quiete del bosco veniva turbata da un russare profondo e innaturale, la cui intensità, secondo la testimonianza del teste chiave, il sig. Cacciatore, «faceva vibrare i vetri sottili della finestra».
Alle ore 11:12, lo stesso il signor Cacciatore, in servizio di perlustrazione antibracconaggio lungo il settore 4B, veniva allertato da detta anomalia acustica. Messo in allarme da quello che ha definito «un suono di sazietà quasi malvagia», si avvicinava con circospezione alla fonte del rumore, osservava l’interno dell’abitazione dalla finestra e, notata la fisionomia dell’imputato e le sue abnormi condizioni addominali, faceva irruzione nella abitazione di N.N.
Una volta in camera da letto, il sig. Cacciatore, come da lui stesso ammesso, procedeva a una laparotomia d’urgenza effettuata con forbici da sarto, portando alla liberazione delle vittime, estratte ancora in vita sebbene in stato di shock, e al successivo riempimento della cavità addominale dell’imputato con grosse pietre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze dibattimentali hanno provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato.
In via preliminare, occorre rigettare la suggestiva, quasi romanzesca, tesi difensiva dell’Avv. Volpone, fondata sulla scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.). In sostanza, ad avviso della difesa, l’imputato avrebbe commesso il fatto perché indotto da una insopprimibile fame e nella impossibilità di procurarsi razioni di cibo sufficiente senza commettere crimini.
Tale difesa presuppone l’inevitabilità del pericolo e la proporzionalità della reazione. Ma, come confermato dal rapporto del Corpo Forestale, il bosco abbondava di altre fonti di sostentamento. La scelta di aggredire soggetti umani, per di più particolarmente vulnerabili, configura una condotta del tutto sproporzionata.
Parimenti infondata è la tesi sull’assenza di dolo. La concatenazione degli eventi, così come oggettivamente accertata, dipinge un quadro di lucida e calcolata premeditazione. L’aver suggerito alla minore di raccogliere i fiori, azione in sé neutra, assume un chiaro valore strategico se letta alla luce degli eventi immediatamente successivi: la corsa verso l’abitazione attraverso una scorciatoia, la simulazione della voce, il travestimento e la gestione dell’interrogatorio finale sono tutti elementi fattuali che, uniti in sequenza logica, denotano una volontà criminosa raffinata e preordinata (in senso conforme, v. la storica sentenza “I Tre Porcellini vs. Soffio Feroce” di questo stesso Tribunale; v. anche Trib. delle Fiabe, sez. II, n. 45/Sbis, caso Volpe c. Uva).
A corroborare la piena capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti, vi è inoltre la perizia psichiatrica condotta dal noto luminare Dott. Allocco Psiche. L’elaborato peritale ha concluso che l’imputato è affetto da un “disturbo narcisistico predatorio con marcati tratti di manipolazione”, condizione che non esclude, ma anzi esalta, la sua consapevolezza circa la natura illecita e le conseguenze delle proprie azioni.
Ciò premesso, si procede all’analisi delle singole fattispecie:
A) Sulla violazione di domicilio aggravata (art. 614 c.p.): Non v’è dubbio che i fatti, così come accertati, debbano essere qualificati giuridicamente come violazione di domicilio. L’imputato si è introdotto nell’abitazione della signora N.N. contro la volontà, seppur tacita, dell’avente diritto. Il consenso all’ingresso, infatti, è stato carpito con l’inganno, attraverso la contraffazione della voce, vizio che rende l’atto di introduzione penalmente illecito. Sussiste l’aggravante dell’aver commesso il fatto mediante inganno.
B) Sul sequestro di persona aggravato (art. 605 c.p.): La condotta dell’imputato, consistita nell’ingerire le due vittime, configura una forma peculiare ma inequivocabile di privazione della libertà personale, che la dottrina più audace già definisce “sequestro per ingestione” o “carcerazione gastrica”. Le parti offese sono state infatti confinate coattivamente all’interno della cavità addominale dell’imputato, luogo dal quale non potevano allontanarsi con le proprie forze. Sussistono le aggravanti dell’aver commesso il fatto in danno di un’ascendente e di una minore, nonché con manifesta crudeltà.
C) Sulle lesioni personali gravissime (art. 583 c.p.): Le lesioni sono conseguenza diretta della condotta di sequestro. I referti medici attestano patologie da schiacciamento, asfissia parziale e un severo shock post-traumatico che ha messo in pericolo la vita delle persone offese, con prognosi superiore ai quaranta giorni.
D) Sul furto pluriaggravato (art. 624, 625 c.p.): L’impossessamento dei beni A e B (focaccia e vino) è avvenuto contestualmente all’aggressione finale. Sussiste l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, in quanto l’intero piano delittuoso era finalizzato, tra le altre cose, a sottrarre le vivande.
E) Sulla sostituzione di persona (art. 494 c.p.): Indossando gli indumenti della signora N.N. e coricandosi nel suo letto, l’imputato si è fraudolentemente sostituito a lei al fine di trarre in inganno la minore C.R. e procurarsi l’ingiusto profitto derivante dalla consumazione della stessa.
Infine, circa la commisurazione della pena, questo Tribunale ritiene congrua una sanzione severa. La pluralità dei reati, la premeditazione, la particolare vulnerabilità delle vittime e la totale assenza di segni di pentimento, palesata dalla cinica dichiarazione resa in interrogatorio («Avevo fame. Loro erano lì. Che altro dovevo fare? Uno stomaco è uno stomaco»), impediscono la concessione delle attenuanti generiche. La personalità dell’imputato denota una pericolosità sociale di massimo grado, assolutamente incompatibile con la vita civile e silvestre. La pena finale di anni 20 è il risultato del calcolo in continuazione, partendo dal reato più grave (il sequestro di persona pluriaggravato) con gli aumenti per i reati satellite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Boscofitto, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara la penale responsabilità dell’imputato Lupo Cattivo e, operata la continuazione, lo
Condanna alla pena complessiva di anni venti (20) di reclusione, da scontarsi presso la Grande Gabbia della Giustizia Forestale.
Condanna altresì l’imputato al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 10.000 (diecimila) monete d’oro.
Dichiara l’imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici del Regno Animale.
Dispone come misura di sicurezza un’ordinanza restrittiva perpetua che vieta all’imputato di avvicinarsi a meno di 500 ettometri da qualsiasi abitazione umana, scuola o luogo frequentato da anziani e bambini.
Dispone altresì che l’imputato sia soggetto a un programma rieducativo intensivo denominato “Programma di Riconversione Alimentare ‘Orto e Frutteto’”, che includerà lezioni di etica inter-specie e laboratori sulla coltivazione del cavolo nero.
Trasmette gli atti alla Procura per la valutazione della posizione del Sig. Cacciatore in relazione ai reati di esercizio abusivo della professione medica, con particolare riferimento all’attività chirurgica (art. 348 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) per la coatta introduzione di corpi contundenti (pietre) nell’addome dell’imputato, e porto di oggetti atti a offendere (art. 4 L. 110/75).
Così deciso in Boscofitto, in data odierna.
Il Giudice Dott. Erminio Quercia

Un libro che non è solo un’antologia di fiabe riscritte con il lessico, a volte tanto pedante quanto comico, del diritto, ma un’opera che, con rigore e ironia, illumina le fondamenta della giustizia e la sua implacabile capacità di indagare e dirimere ogni trama.
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