All’ombra della grande personalità di Savigny si possono identificare due filoni della Scuola Storica: il filone storico-antiquario e il filone dogmatico-giuridico.
Campione di questo secondo fu un professore che lo stesso Savigny volle come suo successore a Berlino all’atto di lasciare la cattedra per un incarico ministeriale: Georg Friedrich Puchta (1798-1846).
Allievo di Hegel al ginnasio, Puchta pubblicò un trattato sulla consuetudine nel quale sostenne due tesi divenute classiche: la consuetudine è fonte inestimabile per la conoscenza del diritto ma non è essa stessa fonte del diritto in grado di imporsi rispetto alla legge; essa è comunque “diritto” e spetta al giudice, non alle parti, accertarne l’effettiva esistenza.
Puchta si contrappone a Beseler e ai germanisti in quanto non ha fiducia nel ruolo della legge dello Stato quale fonte privilegiata del diritto privato. Invece sostiene, in armonia con Savigny, la funzione fondamentale della dottrina giuridica. Ma da Savigny lo divide la diversa impostazione concettuale: per Puchta la dottrina ha il compito di rendere evidente, con un rigoroso lavoro di scavo, il rapporto gerarchico tra le categorie giuridiche così da mostrare l’intima coerenza delle regole di diritto positivo, anche se tale coerenza non è esplicita nelle regole stesse. Sua è l’immagine della “piramide concettuale” come struttura sistematica coerente in grado di ordinare logicamente i concetti giuridici. Egli è per questo considerato il fondatore del positivismo giuridico nella forma della “giurisprudenza dei concetti“, uno degli indirizzi fondamentali della dottrina germanica del secondo Ottocento.
(tratto da Antonio Padoa Schioppa, Storia del Diritto in Europa)