Tra i giuristi francesi del Settecento un ruolo di assoluto spicco spetta indubbiamente a un magistrato di Orléans incaricato di insegnare “Diritto Francese” nell’Università: Robert Joseph Pothier (1699-1772). Egli fu autore nel 1740 di un celebrato commentario alla Coutume di Orléans, poi riveduto e integrato nel 1760, che ne evidenziava con chiarezza le affinità con le altre consuetudini nell’intento di delineare il “diritto consuetudinario francese”. Qualche anno più tardi riesponeva i contenuti essenziali del diritto romano seguendo bensì l’ordine del Digesto (Pandectae in novum ordinem digestae, 1748), ma accompagnando la trattazione con concise notazioni di sintesi che trovano il loro punto di forza nel commento al titolo de regula iuris che chiude il Digesto. La fama di Pothier è però legata ai numerosi trattati di diritto privato – sulla proprietà, sui diritti reali, sulle successioni, sulle obbligazioni, sulla vendita, sulla locazione, sul cambio, sul matrimonio ed altri ancora – nei quali seppe coniugare in modo magistrale la disciplina del diritto comune di matrice romanistica con gli elementi più validi della tradizione consuetudinaria francese.
Là dove le consuetudini disponevano di una disciplina loro propria, Pothier le prende a fondamento della sua trattazione. Ad esempio nel trattato sulle successioni egli discute la questione del diritto del primogenito maschio di ereditare i due terzi dei beni feudali sulla base delle norme, non del tutto coincidenti, delle consuetudini di Parigi, di Orléans e di Tours. Ma integra tale disciplina, per i casi non previsti dalle coutumes, con il richiamo di regole tratte dal diritto romano.
Le doti di chiarezza, l’impiego sapiente della lingua francese, l’impiego semplificatore e unificatore delle sue trattazioni destinate non tanto alla scienza quanto alla pratica del diritto e alla sua applicazione spiegano non solo la grande e duratura fortuna dei suoi trattati, ma il fatto che i codificatori napoleonici vi abbiano attinto a piene mani, anche se sarebbe antistorico considerare Pothier come un codificatore ante-litteram.
(tratto da Antonio Padoa Schioppa, Storia del Diritto in Europa)