«Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella».
Così recitava l’articolo 587 del codice penale, fino alla sua abrogazione con la legge del 5 agosto 1981, n. 442, ultimo capitolo della stagione di grandi riforme nel diritto di famiglia e conquiste di diritti civili degli anni Settanta.
Per raccontarvi meglio in cosa consisteva e per quali questioni veniva applicata questa “particolare” attenuante, abbiamo ben pensato di regalarvi un breve rassegna delle parti in fatto di sentenze in cui la norma aveva trovato applicazione.