Un’antica tonnara siciliana donata in feudo nel 1492 diventa oggetto di disputa sul suo sfruttamento oltre 4 secoli dopo: una sentenza del Tribunale di Sciacca, datata 23 dicembre 1911, chiarisce il diritto di superficie per le concessioni di tonnare.
Con l’abolizione del feudalismo, sancita con la celebre deliberazione del Parlamento siciliano del 1819, vennero meno soltanto i diritti di giurisdizione baronale, ma non le concessioni delle terre e delle altre regalie fatte dal Principe ai baroni, che divennero così beni di libero allodio. La concessione feudale di calare tonnara in un dato tratto di mare costituiva nel regime feudale un diritto di piena proprietà e non già una servitù imposta sul mare. La tonnara si considerava come formante una cosa sola col diritto di tenerla nel mare, costituendosi così un vero diritto di superficie.
Oggi vi raccontiamo della contesa tra tale barone Quartaro e il Ministero della marina, circa la possibilità che il diritto di calar tonnara, nella concessione denominata Lo Tono di Sciacca, dalla foce del fiume Verdura fino al Capo San Marco, fosse estinto per non uso ultratrentennale.
Si trattava in particolare della concessione in feudo della tonnara, con annesso titolo baronale, fatta da Re Ferdinando il Cattolico con privilegio dell’8 aprile 1492 a un Gerardo De Bonanno, che ne riportò l’investitura dal Vicerè di Sicilia il 12 ottobre 1495 per sé e suoi eredi, in perpetuum, con facoltà di venderla od altrimenti disporne quovis titulo prout dere propria, natura pheudi semper servata, e passata legalmente al barone Carlo Quartararo.

La competenza del Tribunale di Sciacca venne stabilita ai sensi dell’art. 99 Regol. 13 novembre 1882, che faceva salvo ai proprietari di tonnare il ricorso ai tribunali, pur essendo attribuita al prefetto una giurisdizione amministrativa limitata all’accertamento del possesso, e dell’art. 2 del R. D. 15 maggio 1884, che devolveva all’autorità giudiziaria le controversie sulla validità dell’acquisto o della concessione e quelle sulla prescrizione del diritto esclusivo di pesca.
Stando a una sentenza del Tribunale di Sciacca del 23 dicembre 1911, giacché il privilegio feudale non conteneva alcuna comminatoria di decadenza per abbandono, non poteva quindi opporsi la prescrizione estintiva agli antichi concessionari di tonnare, anche quando essi non abbiano per lungo tempo usato del loro diritto, a meno che altri non l’abbia fatto proprio per usucapione.
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