Tutti ne parlano bene, ma per me il famoso “Superbonus 110%” è stato una disgrazia.
Da quando è stato approvato dalle sette di mattina è tutto un martellare, piastrellare, impavimentare. Ma fosse solo il brusco risveglio il problema: stando in smartworking si ha la compagnia di martellate, piastrellamenti e impavimentazioni per tutto il giorno.
Il Silenzio? Dichiarato nemico del popolo sulla base dell’articolo 58 del codice penale russo-sovietico del 1926.
Ma c’è un giudice a Berlino?
Chissà. Però a Sanremo a fine Ottocento c’era.
La massima che andiamo a leggere infatti ci viene dalla Corte di Appello di Genova, la quale conferma una sentenza del Tribunale di Sanremo di sei mesi prima: siamo a cavallo fra il 1878 e il 1879.
Madre e figlio Rocca, infatti, erano ricorsi al tribunale contro la tuonante e schioppettante macchina a vapore della vedova Allavena. Questa aveva posizionato al termine del suo fondo una di queste moderne macchine a uso della sua conceria dalla quale ne derivava “un rumore assordante ed intollerabile, dei fischi acutissimi e prolungati ed esalazioni fetide, insalubri e incomode”, tanto che i poveri Rocca non riuscivano a trovare nessuno disposto ad affittare un loro villino lì prossimo.
La vedova obiettava che la macchina a vapore era stata approvata dal Signor Ministro dell’Interno, ma per il giudice “quel provvedimento, emesso in via amministrativa nell’interesse generale, non può pregiudicare li Rocca nell’esperimento dell’azione da essi proposta davanti al Tribunale, che è competente al riguardo”.
Alla fine a poche cose si poteva attaccare l’Allavena, per il giudice il punto è cristallino: “il diritto del proprietario consiste nell’usare quelle cose sue nella maniera la più assoluta, quel diritto peraltro non si estende fino al punto di nuocere al vicino.”
E dunque poco rilevava che la conceria esistesse da 25 anni, “poiché anche ciò ammesso non ne deriverebbe che li Rocca non possano ancora esercitare l’azione che hanno proposta”, oltre al fatto che il danno derivava dal successivo impianto della macchina a vapore e che la costruzione poi del villino era ancora successiva.
Né è rilevante che ci fossero altri edifici rumorosi in modo simile a Sanremo e in altre città, “poiché da tali fatti non si può trarre ragione per denegare alli Rocca l’azione da essi proposta, non potendo la tolleranza o l’inazione altrui indurre alla conseguenza che li Rocca debbano anche essi rimanere inerti e tolleranti riguardo ai danni, che asseriscono di risentire”.
È “parimente inconcludente” il fatto che i Rocca fossero particolarmente sfortunati: infatti il loro nuovo villino si trovava vicino sia alla ferrovia (che ricordiamo è stata raddoppiata solo nel 2001; adesso sul binario unico originale c’è una pista ciclabile) che a una “attigua casa di tolleranza”. Il punto però è che, “quand’anche sussistessero le accennate cause di danno ai Rocca, non sarebbe per questo autorizzata la vedova Allavena ad arrecar loro quello che questi lamentano“.
E dunque come si concluse la vicenda? Ove l’esercizio di una industria sia causa di insalubrità e di rumori intollerabili, i proprietari vicini possono chiederne la soppressione.
Lieto fine dal 1879.
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