Istituite nel Regno di Sardegna nel 1859, le Congregazioni di Carità furono disciplinate per il Regno d’Italia con la legge 3 agosto 1862, n. 753 (art. 26-29), uno dei tanti interventi normativi per l’unificazione voluti da Urbano Rattazzi.
La riforma aveva previsto non solo un nuovo assetto per le Opere Pie, ma aveva introdotto la possibilità che ogni Comune del Regno si dotasse di una Congregazione di Carità (dotazione che divenne obbligatoria nel 1890).
Questi enti avevano lo scopo di amministrare tutti i beni destinati “a pro dei poveri” potendo contare su disponibilità economiche derivanti da donazioni. lasciti e le altre somme assegnate da enti pubblici.
La cura degli interessi dei meno abbienti arrivava anche alla rappresentanza legale davanti alle autorità; la cura di orfani, ciechi e sordomuti.
La gestione della Congregazione era affidata a un consiglio di amministrazione e da almeno altri 8 componenti eletti dal consiglio comunale
Le Congregazioni di Carità furono soppresse con l’istituzione, con legge 3 giugno 1937, n. 847, degli ECA, Enti comunale di Assistenza, anch’essi disciolti nel 1977 quando il D.P.R. 24 luglio, n. 616 ne trasferì competenze e funzioni direttamente ai comuni.
La legge 847/1937, ormai superflua, fu abrogata solo nel 2008.