Il protagonista assoluto della codificazione svizzera fu Eugen Huber (1849-1922), professore a Basilea, la cui personalità dominò tutto il lavoro di preparazione e redazione del codice. Perciò si dice che questo è “l’opera di un unico uomo” al quale deve perlopiù la coerenza e l’esemplare chiarezza. Nel 1884 Huber fu infatti incaricato dall’Associazione dei giuristi svizzeri di effettuare una ricognizione del diritto civile dei vari cantoni al fine di preparare la sua unificazione. I risultati della ricognizione furono pubblicati, fra il 1886 e il 1893, nella sua monumentale opera System und Geschichte des Schweizerischen Privatrecht. Nel 1894, ebbe l’incarico dal Ministro della Giustizia di preparare un progetto che nel 1900, subito dopo l’approvazione dell’emendamento costizionale che estendeva la potestà legislativa della Confederazione sul diritto civile, era già pronto per essere sottoposto alla valutazione degli esperti e dell’opinione pubblica. Promulgato il 10 Dicembre 1907, il codice (ZGB) entrò in vigore il primo Gennaio 1912.
Huber, pur conoscendo i modelli pandettistici, era spinto, come lo erano stati i codificatori di Zurigo, verso il ramo germanistico della scuola storica e ciò portò a dare molta importanza al diritto consuetudinario.
Ne è scaturito un testo normativo che rifiuta il modello del codice civile tedesco nei suoi aspetti romanistici ed eccessivamente dotti. Lo stile dello ZGB tende infatti a seguire la lingua comune, ad evitare l’uso dei termini tecnici e a non ricorrere troppo spesso ai rinvii tra i vari articoli. Nello ZGB non è presente una parte generale, ma una breve introduzione di dieci paragrafi: essa avrebbe conferito al codice un carattere eccessivamente astratto, lontano dal pragmatismo degli svizzeri. Si segnala per altro la portata del §7, secondo il quale
le disposizioni generali nel campo del diritto delle obbligazioni relative alla nascita, all’adempiment e all’estinzione dei contratti… possono essere applicate anche ad altri rapporti di diritto civile.
Lo ZGB risulta composto, oltre che dall’Introduzione, da quattro libri: Diritto delle Persone, Diritto di Famiglia, Diritto delle Successioni e Diritti Reali. Ad essi si aggiunge, come quinto libro, ma formalmente separato, l’OR, il Diritto delle Obbligazioni.
Tra le caratteristiche peculiari dello ZGB vi è la deliberata incompletezza. Il codice svizzero infatti, diversamente dal tedesco, non va oltre la delineazione dei tratti salienti di ciascun istituto giuridico. Sta al giudice, sulla base di un’attenta valutazione del caso concreto, elaborare la regola da applicare, seguendo le linee tracciate dal codice, di soli 1600 brevi paragrafi.
Come e più della codificazione tedesca, lo ZGB fa leva su clausole generali: per esempio, il §2 ZGB impone il rispetto della buona fede nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri doveri. Ma, diversamente dall’impostazione tedesca, il legislatore svizzero attribuisce espressamente un ruolo centrale alla giurisprudenza che è chiamata a svolgere una decisiva funzione di integrazione del diritto codicistico ponendo l’accento sul carattere popolare del diritto svizzero. A ciò deve aggiungersi che i giudici sono elettivi e che in molti cantoni il giudice di prima istanza è un laico che si avvale della collaborazione del cancelliere della Corte solo nel momento di redazione della sentenza.
Il carattere aperto dello ZGB e l’importante ruolo assegnato alla giurisprudenza sono resi palesi dal §1 comma 2 – certamente il più noto ed originale:
Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. Nel fare ciò egli dovrà ispirarsi alla dottrina più consolidata e alla giurisprudenza già formata.
Se da un lato questo articolo è importante perchè la dice lunga sulla nuova impostazione antidogmatica e antipositivistica del rapporto tra giudice e legislatore, dall’altro lato non può dirsi che la norma sia stata utilizzata di frequente dalla giurisprudenza elvetica. E lo scarso impiego dell’originale §1 da parte dei giudici svizzeri mostra sia l’irreversibile declino del diritto consuetudinario come fonte sussidiaria, sia la propensione dei giudici di civil law ad integrare le lacune del sistema mediante i criteri ermeneutici dell’analogia e dell’interpretazione estensiva, anzichè mediante la libera ricerca della soluzione più adatta.
Il successo dello ZGB è misurabile nella circostanza che tutti gli ordinamenti nei quali si è proceduto a codificare il diritto privato, nel periodo successivo alla sua entrata in vigore, ne hanno tenuto conto. Ciò si è verificato in quelli dove il modello svizzero è stato trasfuso direttamente nel testo della codificazione (come è avvenuto in Turchia), ma anche in quei sistemi (come quello italiano e in molti paesi dell’America Latina) nei quali lo strumento codicistico era già noto, e, soprattutto, conforme ad una tradizione giuridica unitaria, di matrice romanistica.
Si è ricordato il noto caso della Turchia la quale si è rivolta al modello svizzero quando ha voluto adottare un codice per modernizzare il proprio diritto civile durante la rivoluzione culturale guidata da Mustafa Kemal Ataturk. Il codice civile turco del 1926 è infatti programmaticamente ricalcato sullo ZGB e ciò ha portato non senza difficoltà, ad oggi non ancora superate, alla laicizzazione del diritto di quel paese.