Ingiuria, s.f.
Con il Nomen Omen di oggi affrontiamo un termine antico quanto inospitale. Rimanda all’ambito dei delitti contro la persona, contro l’onore.
Non ci faremo ovviamente mancare compagni di viaggio d’eccezione e, come tradizione, stavolta frughiamo tra gli scritti di Leonardo di ser Piero da Vinci, per avviarci, a partire dalla sua saggezza, verso il nostro lido etimologico:
La pazienza fa contra alle ingiurie non altrementi che si faccino i panni contro del freddo; imperò che se ti multiplicherai di panni secondo la multiplicazione del freddo, esso freddo nocere non ti potrà; similmente alle grandi ingiurie cresci la pazienza, esse ingiurie offendere non ti potranno la tua mente.
Leonardo ci espone qui il tema scottante della reazione alle ingiurie attribuite alla nostra persona, proponendoci uno degli antidoti più antichi nella storia dell’uomo: la pazienza, virtù che prende il via dal sopportare e che col tempo si tramuta in forza. Sempre che non si propenda per l’eliminazione meno ortodossa del nostro nemico.
Ingiurie: un termine che porta in sé il seme della giustizia stessa, ma al contrario. Che s’invola verso lo spirituale per discendere man mano e calarsi nel penale, fino al danno morale e fisico. A volte anche di zanzare.
Da qui abbiamo già in parte confessato l’etimologia di ingiuria, che deriva dal latino INIURIA, “danno, ingiustizia”, da INIURIS, composto dalla particella negativa IN- e da IUS, “legge, giustizia”.
IUS discende dal Proto-Indo-Europeo *h₂yew-, dalla radice *h₂ey-, “forza vitale, vita”. Quindi l’essenza stessa dell’esistenza – e che magari approfondiremo in un altro viaggio.
Per il percorso che ci compete oggi ci basti pensare quindi all’ingiuria come ad un atto contro la legge stessa, e per osmosi, contro la vita stessa.
Non è un caso che nel diritto romano già se ne tratti in modo didascalicamente approfondito a partire dalle leggi decemvirali delle XII Tabulae e con la Lex Cornelia de iniuriis dell’81 a.C. in particolare.
Le iniuriis non si riferivano tuttavia alla sfera della diffamazione, ma a danni materiali a cose e a persone.
Nei casi più gravi, la pena prevista era il membrum ruptum, o a scelta il taglione; nei casi meno gravi invece, la pena poteva essere mutata in forma pecuniaria: 300 assi per l’ingiuria ad un pater familias, 150 assi per quella inferta ad uno schiavo, 25 assi per altre lesioni di minore entità.
Ma non di sole fratture vive la gente. Tra le iniuriis rientravano anche i furti: il furtum manifestum e cioè in flagrante, con eventuale uccisione del ladro colto sul misfatto e pagamento del quadruplo del valore della refurtiva, con pene via via minori in base alle circostanze alla collaboratività dell’imputato.
Ma la cosa interessante era il rito di perquisizione in casa del presunto ladro da parte della vittima.
La perquisizione della casa del sospetto ladro a ricettatore doveva essere fatta, dal derubato, secondo un rito di difficile spiegazione, senza vesti (salvo un piccolo perizoma o licium) e con un piano di bronzo (lanx) in mano: perquisitio lance licioque.
Siamo certi che al TG Regione un servizio simile farebbe impennare gli ascolti.
Passando al medioevo, l’ingiuria iniziò man mano ad appropriarsi anche del territorio che oggi affideremmo alla diffamazione, alle offese e agli insulti. E dove trovare pane per i nostri denti se non negli atti dei tribunali, nei così detti Liber Maleficiorum Lucchesi e in raccolte analoghe?
Per amor di accademia ve ne riportiamo solo alcune, per gradire, prima di avviarci alla conclusione della nostra storia.
Bonaggiunta Rolenzi notaio a Bogginello Bolgarini. (1332).
Sosso guelfo traditore, perché tu sii grande io ti sconcerò di socto, e ched io t’impiccheroe per la gola……..
Traditore! che tu mi neghi quello ch’io t’abbo dato & abbone carta.
Nùccora q. Micheluccia di Segromigno serva a Mea moglia di Niccola Arlotti di Lucca. (1335).
Ria femmina marvagia… Sossa ria femina tignosa, e porti le trecce bionde… Va intende, sossa fuia, che fuoco di Sancto Antonio ti possa venire ne le tuoi carni e di figliuolti, & possi ardere con tucti li tuoi beni… Donna Mea, quando vi paresse d’avere tenuta assai la gonnella mia, parrebbe a me che fusse cortesia che voi me la rendesse ingiumai… Voi non vi volete dare lo mio, ma prego Dio che a chiunque mi tiene lo mio fuoco di Santo Antone se li possa appigliare nelle carni, che l’arda con tucti li suoi beni.
Insomma, se cercaste spunti per ingiurie vintage, avrete di che divertirvi.
L’ingiuria, quindi, iniziò sin dal basso medioevo a conformarsi come afferente all’offesa verbale, o a stampa, circa l’integrità morale della vittima. Cosa che permase nel il Codice penale del Regno di Sardegna, approdando quindi allo Zanardelli come “offesa al decoro e alla dignità personale”. Differenziata in modo netto dalla diffamazione che, invece, era riferita all’offesa della buona fama della persona.
A partire dal Codice Rocco del 1931 questa distinzione andrà definendosi ulteriormente. Diffamazione e ingiuria non si distinguono più per l’entità dell’atto, ma anche per la presenza o meno della parte lesa.
All’art. 595, dedicato all’ingiuria leggiamo:
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.
Decretandone quindi i confini. Gli stessi che furono mantenuti sino al 2016, quando l’articolo venne abrogato, relegando l’ingiuria tra i reati per i quali viene imposto una sanzione pecuniaria civile.
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Bibliografia
Ingiuria, in GDLI, UTET, (accessibile online).
Iniuria, in A Latin Dictionary. Founded on Andrews’ edition of Freund’s Latin dictionary. revised, enlarged, and in great part rewritten by. Charlton T. Lewis, Ph.D. and. Charles Short, LL.D. Oxford. Clarendon Press. 1879; Etymological Dictionary Of Latin, a c. di Michiel Vaan, Leiden-Boston, Brill, 2008.
DIFFAMAZIONE e INGIURIA, a c. di Arturo Santoro – Enciclopedia Italiana (1931).
Bongi, S., Ingiurie, improperi, contumelie ecc.; Saggio di lingua parlata del Trecento cavato dai libri criminali di Lucca, in Il Propugnatore, vol. III, parte I, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1890.
Codice penale (Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251) Approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n.1398.
Guarino, Antonio, Storia del Diritto Romano, Napoli, Editore Jovene, 1990 (8° ed.).
Leonardo da Vinci, Aforismi, novelle e profezie, Roma, Tascabili Economici Newton, 1993.