Le interruzioni della linea telefonica sono particolarmente insidiose per gli utenti, figurarsi in un’epoca senza social media. Pertanto, neppure un evento atmosferico avverso, come una forte nevicata che danneggi i pali della corrente, può esonerare la compagnia telefonica dagli obblighi verso gli abbonati.
Siamo in Piemonte, nel gelido inverno del 1902, è la notte del 31 gennaio e una nevicata imponente danneggia una centralina telefonica, lasciando gli utenti senza la possibilità di scambiarsi gli auguri e invitarsi a vicenda per consumare gli ultimi avanzi di panettone.
Riuscite a immaginare? Sarebbe un po’ come se oggi META andasse in down nella notte di San Silvestro e non aveste più accesso a Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger…
L’impianto era stato istallato nel 1886 dalla Società telefonica Alta Italia, “colla voluta solidità e previdenza”, eppure della scarsa manutenzione ne aveva approfittato l’azione nel “lungo numero d’anni dell’acido carbonico e dell’umidità che si contengono nell’atmosfera, ed a cui niun metallo resiste”.
Gli utenti della zona portano in tribunale la Società telefonica, chiedendo il dovuto risarcimento. La compagnia allora si difende sostenendo che la forte nevicata era un evento fortuito imprevedibile, così come le sue conseguenze.
La Corte di Cassazione non ci sta: la Società avrebbe dovuto prevedere la portata disastrosa di certi fenomeni ricorrenti in un territorio montuoso come quello piemontese, e per essere esonerata da ogni responsabilità avrebbe dovuto provare che l’impianto era solido e non si era deteriorato negli anni. Il danno era evitabile:
in linea di principio non è a ritenersi che una nevicata, anche più abbondante del solito, costituisca un caso fortuito o di forza maggiore.
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