Il fallimento della Comunità europea di difesa fu avvertito come una sconfitta perfino da chi l’aveva combattuta. E una forte reazione si manifestò in tempi brevi, con l’iniziativa di proseguire lungo la via dell’integrazione economica avviata con la Comunità europea del carbone e dell’acciaio. Un gruppo di riflessione, nominato dai governi dei Sei a Messina nel 1955 e presieduto da Paul-Henry Spaak, prospettò qualche mese più tardi un doppio obiettivo: la creazione di un’autorità europea per l’energia atomica (la recente crisi di Suez aveva reso consapevoli i governi della precarietà delle risorse energetiche europee) e l’avvio di un mercato comune europeo. I governi accettarono queste indicazioni e promossero la redazione di un progetto organico. Si giunse così alla firma dei due Trattati di Roma del 25 marzo 1957, che istituivano l’Eurotom e la Comunità economica europea (Cee). Se il primo mantenne le promesse solo in misura limitata (in quanto la volontà della Francia di dotarsi di una propria forza nucleare rese di fatto inoperante il trattato), il secondo si rivelò decisivo per l’integrazione europea. Anche qui l’adesione iniziale avvenne da parte dei Sei paesi della Ceca, in quanto il Regno Unito rifiutò di aderire al progetto.
L’obiettivo primario era di abbattere le frontiere interne al commercio intraeuropeo e di stabilire un’unica tariffa daziale esterna per la Cee. Il compito era impegnativo perchè richiedeva una complessa opera di intervento normativo e amministrativo per ciascuno dei sei paesi. L’originalità del trattato sta nel modello giuridico e istituzionale che fu ideato per conseguire questi obiettivi. Il propugnatore di esso fu nuovamente la personalità straordinaria di Jean Monnet, il quale sviluppò qui organicamente la sua impostazione, che fu detta “funzionalista”, per una progressiva integrazione dell’Europa su settori circoscritti ma essenziali dell’ordinamento economico.
Al cuore del Trattato stranno il sistema delle istituzioni e il complesso delle regole e delle procedure necessarie alla creazione del mercato comune. Alla messa a punto del progetto lavorò, svolgendo un ruolo determinante, un funzionario collaboratore di Jean Monnet, il giurista ed economista Pierre Uri. L’architettura è molto simile a quella creata con la Ceca, ma presenta dimensioni assai più complesse per la ben più ampia finalità dell’impresa.
L’impalcatura della Cee è fondata su quattro istituzioni. La Commissione, nominata dai governi, ha la triplice funzione di iniziativa legislativa, di strumento di governo e di “guardiano” dei trattati. Il Consiglio dei ministri, formato dai ministri dei governi nazionali in carica, svolge la funzione legislativa ed esercita inoltre poteri esecutivi attraverso le “decisioni”; ha una composizione mutevole in quanto i ministri variano a seconda delle materie trattate. L’Assemblea parlamentare (formata da parlamentari nazionali delegati dai singoli parlamenti) coopera col Consiglio nell’approvazione delle leggi comunitarie in misura inizialmente assai ridotta, che si accrescerà progressivamente con i successivi trattati; può inoltre deliberare a maggioranza qualificata la censura nei confronti della Commissione, provocandone le dimissioni. La Corte di Giustizia, composta di giudici provenienti da ciuscun paese Cee, esercita giurisdizione nell’ambito delle competenze comunitarie – su iniziativa della Commissione oppure di ciascuno degli Stati membri o di singole persone – quando venga imputato ad uno Stato di avere mancato ad un obbligo imposto dal trattato o agli organi comunitari di aver assunto nei loro confronti decisioni viziate di incompetenza, illegittimità, eccesso di potere; la Corte esercita inoltre il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione.
È agevole vedere che le quattro istituzioni ora menzionate presentano, sia pure nei confini delle competenze specifiche del trattato, alcuni caratteri propri della statualità, a cominciare dall’articolazione tra funzione normativa (affidata alla Commissione per l’iniziativa, al Consiglio parzialmente coadiuvato dall’Assemblea quanto al potere di decisione legislativa), funzione di governo (esercitata dalla Commissione e in parte dal Consiglio) e funzione giudicante (svolta dalla Corte di Giustizia). Non siamo certo in presenza della classica divisione dei tre poteri, ma piuttosto di una struttura istituzionale mirante ad un equilibrio dei poteri spettanti alle quattro istituzioni, con una calibrata articolazione tra di esse delle funzioni normative, esecutive e di controllo.
Con questi strumenti si è sviluppato, nel corso di mezzo secolo, un imponente complesso di norme comuni, che hanno progressivamente portato all’abbattimento delle barriere doganali interne e all’instaurazione di una vera concorrenza tra i paesi membri della Cee. Inoltre è stato sancito il principio dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali per quanto appare necessario al funzionamento del mercato comune: il trattato prevede infatti che possano essere approvate direttive dirette a questo fine, deliberate all’unanimità dal Consiglio dei ministri su proposta della Commissione e previa consultazione dell’Assemblea parlamentare.