Chi come me ha avuto la fortuna di crescere in un piccolo paese, avrà molto probabilmente provato la gioia di giocare a pallone in strada, nelle piazzette e su qualsiasi superficie o spazio dove si potesse simulare un campetto improvvisato.
Ricorderà vividamente di quei lontani giorni il sapore ineffabile della spensieratezza, la voluttuosa eleganza delle toppe alle ginocchia, le voci tenorili per le finte telecronache alla radio, le faide sanguinarie per l’assegnazione di un rigore e il triplice fischio cadenzato al tramonto.
Ma soprattutto ricorderà benissimo il terrore e il vuoto allo stomaco di quando il pallone (normalmente un Super Santos, per i più benestanti il Tango, per i meno abbienti il Super Tele) finiva in strada, magari sotto una macchina, giù poi lungo la discesa, fino a terminare la propria corsa oltre in cancelletto della casa del vecchietto burbero o, peggio, dell’esercente esasperato dal baccano di noi piccoli chiassosi calciatori.
Quando il pallone si fermava proprio in terreno nemico, il giuoco poteva considerarsi bello che concluso e si poteva tornare a casa per la merenda (qualsiasi ora fosse). Nessuno avrebbe avuto infatti il coraggio di scavalcare il muretto e andarsi a riprendere il pallone, rischiando il linciaggio.
Nella migliore delle ipotesi, il pallone sarebbe stato riconsegnato il giorno dopo, accompagnato da sonori avvertimenti e ultimatum. Nella peggiore, veniva squartato direttamente la sera stessa alla presenza degli astanti con il coltello da macellaio (nel mio caso l’esercente esasperato era proprio un macellaio), e poi restituito a brandelli a mo’ di monito per i futuri palloni.
Ah se allora avessi saputo di questa sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 1880 !
Mi sarei presentato bussando alla porta con fare deciso, con il mio bel papiro in mano, e avrei detto: devo ritirare il mio pallone, è un mio diritto: leggete qui!
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Corte di Cassazione di Torino, 11 giugno 1880 (Comune di Altavilla Monferrato c. Merlino)
Costituisce servitù discontinua ed apparente il diritto di raccogliere nei fondi contigui al giuoco del pallone i palloni che vi siano caduti.
Tale servitù, che secondo il codice vigente non si può acquistare che mediante tìtolo, pel codice albertino si acquistava colla prescrizione immemoriale.
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