Da luglio 2025 è entrata in vigore una nuova disciplina a tutela degli animali, che tocca vari aspetti, sostanziali e processuali, dell’ordinamento. Percorriamo insieme le nuove norme grazie al contributo di Giada Bernardi, l’Avvocato degli animali.
Amici amanti degli animali, segnatevi questa data: 1° luglio 2025.
Da quel giorno, le regole del gioco per la protezione dei nostri amici a quattro zampe (ma anche piume e zoccoli, lungi da noi dal lasciare indietro qualcuno) sono cambiate, e in meglio. Il 6 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 82 del 2025, una normativa che non è solo un “passo avanti”, ma che per alcuni aspetti rappresenta una vera e propria rivoluzione di principi.
Finalmente il cambiamento è arrivato. E noi proviamo a raccontarvelo, approfittando della recente uscita di L’Avvocato degli animali di Giada Bernardi, che proprio durante i lavori dell’allora DDL 1308 è stata audita dal Senato in virtù dell’esperienza e della professionalità maturate in tanti anni di battaglie, morali ancor prima che legali, in difesa degli animali. Si tratta di un compito non facile, non solo per le storie strazianti che si è costretti a studiare nei loro dettagli più cruenti, ma anche da un punto di vista squisitamente tecnico: la disciplina a tutela degli animali è piuttosto composita e disorganizzata, formata da una moltitudine di fonti nazionali e sovranazionali che necessitano del raccordo del giurista per essere armonizzate nelle rispettive dimensioni civilistica, penalistica e di diritto amministrativo.
Inoltre, altro aspetto da non sottovalutare è l’atteggiamento schizofrenico delle norme e della giurisprudenza in materia. Gli animali sono ad oggi considerati dall’ordinamento delle entità “anfibie”: da un lato l’impianto tradizionale, che si basa sui Codici del 1930 (penale) e del 1942 (civile), riserva loro il trattamento di beni patrimoniali, suscettibili di essere alienati, ereditati e rubati; dall’altro, la normativa successiva riconosce sempre più l’evoluzione della sensibilità condivisa, che va nella direzione di una maggiore attenzione per il benessere degli animali in quanto senzienti e per il legame affettivo che si instaura con essi, diverso e superiore al valore economico. Tutto ciò porta a ingiustizie e paradossi. Si pensi al caso, sottoposto alla I Sezione Penale del Tribunale di Roma, del gatto rubato dalla dirimpettaia e mai più restituito, con quest’ultima assolta per la particolare tenuità del fatto: è indubbio che il valore di mercato di Pongo, spelacchiato trovatello, fosse alquanto modesto; ma siamo altrettanto sicuri che la padrona derubata avrebbe preferito di gran lunga vedersi sottratti oggetti ben più preziosi piuttosto che l’amato felino.
Questa panoramica introduttiva ci offre il contesto per apprezzare al meglio le innovazioni introdotte dalla L. 82/2025, che rappresenta un atto di civiltà e un ottimo punto di partenza per un’inversione di paradigma, che la società chiede sempre più a gran voce.
1. Non è più “sentimento”
Questa è la novità più clamorosa, dal profondo valore simbolico ed ermeneutico: al titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale, che raccoglie i reati sul tema, è sparita la parola “sentimento”. Le norme non parlano più di “delitti contro il sentimento per gli animali“, ma semplicemente di “delitti contro gli animali”.
Perché è una rivoluzione?
Fino a ieri, a essere tutelata era la nostra sensibilità umana; oggi, è tutelato direttamente l’animale stesso, il suo benessere e la sua integrità fisica. Almeno su questo versante, non è più un oggetto di nostra proprietà: è una vittima diretta, che prova dolore, paura e sofferenza.
Tale ribaltamento di prospettiva non ha solo un significato programmatico: i pratici del diritto utilizzano spesso l’analisi del bene giuridico tutelato, nei propri ragionamenti, come criterio esegetico della disciplina e nella valutazione di offensività del fatto. In sostanza, è un cambiamento che, ancor più degli interventi sulle singole norme incriminatrici, apre nuovi orizzonti di tutela, in via tanto interpretativa quanto legislativa.
2. Pene più salate e nuove aggravanti
Chi maltratta, abbandona o uccide pagherà un prezzo più alto. Le pene (reclusione e multe) vengono aumentate, sia nei massimi che nei minimi edittali, per tutti i reati più odiosi: dall’uccisione (544-bis) ai maltrattamenti (544-ter), dagli spettacoli vietati (544-quater) e dai combattimenti (544-quinquies) fino all’abbandono (727).
In più, la legge introduce l’articolo 544-septies, che prevede nuove aggravanti in casi specifici, come:
• Se al reato assistono minori.
• Se la violenza è commessa contro più animali.
• Se le immagini delle violenze vengono diffuse online.
Insomma, la giustizia si fa più severa.
3. La vita prima di tutto: stop all’abbattimento degli animali sequestrati
Fino a oggi, un animale vittima di maltrattamento e sequestrato poteva correre il rischio di essere abbattuto o venduto prima che arrivasse una sentenza definitiva. Questo non è più possibile.
Per i reati più gravi (maltrattamento, uccisione, combattimenti, traffico illecito), la legge vieta espressamente che l’animale possa essere soppresso o ceduto dall’imputato. La loro vita e il loro benessere diventano prioritari, anche in attesa di giustizia.
Inoltre, un nuovo articolo (il 260-bis del Codice di procedura penale) permette al giudice di affidare questi animali, in via definitiva, alle associazioni riconosciute dal Ministero della Salute, dietro il versamento di una cauzione a garanzia del mantenimento. Un vero e proprio ponte verso una nuova vita per chi ha visto l’inferno.
4. Il divieto nazionale di catena
È un segnale di civiltà fortissimo: per la prima volta a livello nazionale, viene introdotto un esplicito divieto di tenere animali alla catena.
Prima era una materia gestita in modo caotico dalle singole Regioni. Ora c’è una norma valida per tutti: la catena è sbagliata. La violazione di questo divieto comporta una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. Ci sono delle eccezioni, certo, ma la regola generale è chiara.
5. Lotta più facile al traffico illecito
Anche chi traffica illegalmente cuccioli avrà vita più dura. Perché si configuri il reato di traffico (art. 4 L. 201/2010), ora è sufficiente che manchi anche solo uno dei requisiti essenziali (l’identificazione individuale o le certificazioni sanitarie), e non più entrambi. Questo rende molto più difficile per i trafficanti sfuggire alla legge, proteggendo i cuccioli e chi li adotta.
La strada per i diritti degli animali è lunga e i passi da fare sono ancora tanti. Su tutti, manca ancora una presa di posizione netta e innovativa nella dimensione civilistica, che pur meno tragica e sensazionalistica non merita per questo di essere trascurata: si pensi ad esempio alla garanzia per vizi occulti dovuta dal venditore e ai suoi limiti applicativi ad una “merce” così sui generis, oppure alla successione mortis causa nella proprietà del peloso di casa, spesso alla base di un successivo abbandono qualora indesiderato.
Ma questa Legge 82/2025 non è un punto di arrivo, è un punto di inizio che sancisce un principio fondamentale: l’animale non è un oggetto, una res, ma un essere vivente da tutelare.
E voi, cosa ne pensate di queste novità? Quale punto vi sembra il più importante?