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5 Settembre 1938 – I Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

By Pasquale Tammaro

September 05, 2021

Il 5 settembre 1938 viene emanato il Decreto Legge n. 1390 – Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

In foto, un manifesto propagandistico esposto al museo del campo di concentramento/sterminio di Risiera di San Sabba a Trieste: “Anima e volto della Razza Italiana – I caratteri della nostra razza si conservano immutati attraverso i millenni“.Si procedette immediatamente all’epurazione sistematica di insegnanti e studenti di “razza” ebraica dalle scuole italiane, ai quali fu concesso, come attenuante, di organizzare propri istituti scolastici privati. Ciò nonostante il provvedimento sarebbe entrato in vigore ufficialmente soltanto il 14 dicembre successivo, allorché fu disposta la cessazione dall’impiego per tutti gli insegnanti e gli altri dipendenti scolastici di razza ebraica.

In tal modo gli ebrei cessarono anche di far parte delle Accademie e delle associazioni di scienze, lettere ed arti.

Fu solo l’inizio. Si parla di “leggi razziali” perchè infatti furono moltissime. Seguirono poi:

Qua il testo del Decreto Legge n. 1390:

Art. 1All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.

Art. 2Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza nelle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera docenza.

Art. 4I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l’educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 – Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini – Bottai – Di Revel