L’avvocato di Bruges Albert Van Zuylen pensò di passare le sue ferie del 1894 in Islanda. Chissà quanti giorni di pericolosa navigazione solo per arrivare sul posto! Una volta arrivato sull’isola, da buon giurista, pensò di interessarsi a tutti i dettagli riguardo a come veniva amministrata la giustizia nel Paese: a tal punto che al ritorno tenne in proposito una conferenza ad Anversa!
Da quello che ci riporta, allora l’Islanda era ancor più disabitata di oggi, con una popolazione di sole 72mila persone contro le 366mila attuali. Il responsabile e rappresentante dell’amministrazione del paese era il Ministro della Giustizia di Copenaghen secondo lo Stöðulög, una legge varata dal Parlamento Danese nel 1871 che dichiarava l’Islanda parte inseparabile della Danimarca, ma concedeva all’isola l’auto-governo. Il Ministro della Giustizia era poi era rappresentato a Reykjavík da un Governatore.
Il potere legislativo era esercitato collettivamente dal Re di Danimarca e dall’Althing, il parlamento islandese fondato nel 930 d.C. Questo era composto da due camere, l’alta e la bassa: la prima di 12 membri, di cui 6 nominati dal Re e sei dalla Camera Bassa; la seconda di 24 membri, eletti dai cittadini maschi con più di 25 anni di età paganti più di una determinata imposta o ricoprenti un incarico pubblico o accademico.
Il Governatore rappresentava il Re di fronte all’Althing ed è l’unico ministro del governo islandese.
L’Althing era convocato ogni due anni, solitamente per approvare il bilancio.
Il paese era suddiviso in cantoni (Sysler), ciascuno dei quali aveva un funzionario (Sysselmand) che di fatto ricopriva ogni incarico: faceva da giudice, da borgomastro, da agente delle tasse, da notaio, da cancelliere, da ufficiale di polizia giudiziaria e amministrativa… tutto insomma. Aveva la competenza per trattare ogni tipo di causa, di qualunque specie, civili, commerciali e penali, provvedendo inoltre a dare esecuzione alle sue sentenze.
Il Sysselmand era anche giudice ambulante: girava per tutto il cantone e le spese di trasferta nei giudizi civili erano a carico del soccombente.
Il Cantone si suddivideva in Comuni, con a capo funzionari di ruolo solo amministrativo, detti Repstyrere. Questi avevano comunque anche loro qualche funzione giudiziaria, in quanto una commissione di due Repstyrere poteva formare un tribunale conciliativo.
Nelle cause penali veniva designata una persona qualunque per presentare le difese dell’imputato. Questo perchè in tutta l’isola c’erano solo due avvocati, incardinati presso il Tribunale di Appello di Reykjavík, i quali venivano retribuiti anche dallo Stato (oltre agli onorari) per risiedere in Islanda. Il nome della loro carica è uno scioglilingua: Yfrivjettarmolaflutningsmadur.
Per gli affari di veramente grande rilievo vi era anche un terzo grado di giurisdizione, di fronte alla Corte Suprema di Copenaghen, che conosceva in fatto e in diritto… ma del diritto islandese era quasi del tutto ignorante, per questo gli isolani non ci facevano troppo affidamento e continuavano a spingere per l’indipendenza, che arrivò solo nel 1944.

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