Sinallagma, s.m.
Quando gli indugi non furono più possibili, respinsi la formula dell’annessione di Napoli e di Sicilia al Piemonte e feci decretare l’unità e la indivisibilità della patria nostra, impegno sinallagmatico, che nessuno può rompere senza uscire dal patto, contro il quale ogni atto che lo violi è nullo e come tale non avvenuto.
Scriveva così Francesco Crispi nel 1865 rispondendo a Mazzini in una lunga lettera dove, ben consapevole dei limiti esistenti nella costruzione di un’unità nazionale, ma fedele al Re e alla propria idea di Italia “una et indivisibile”, la difendeva a spada tratta di fronte alle critiche Mazziniane.
Ad ogni modo, non siamo qui per ripercorrere questa pagina della nostra storia nazionale, ma per analizzare un termine che, i giuristi più attenti, avranno senz’altro individuato come familiare tra le parole sopra citate: “sinallagmatico”, derivante da “sinallagma”. Crispi lo utilizza per descrivere un patto in cui entrambe le parti coinvolte debbano rispettare un comportamento ben preciso, pena la rottura del patto stesso.
In giurisprudenza, il sinallagma descrive proprio quel rapporto di interdipendenza tra le due parti contraenti: un legame reciproco che trova espressione nel comportamento concordato, inscritto nello stesso patto firmato.
Il termine ha origine greca, e deriva da συνάλλαγμα “contratto”, a sua volta discendente dal verbo συναλλάσσω “contrarre, stipulare”, composto dalla particella σύν, “con” e ἀλλάσσω, che significa “ricevere o dare in cambio (qualcosa)”.
Quest’ultima parola trova riscontro in una forma alternativa, αλλάζω, “cambiamento, alterazione”, portandoci al cuore del significato di un patto: è uno scambio che comporta un cambiamento reciproco, a doppio senso, altrimenti il patto non sussiste, non viene onorato.
La storia giuridica del sinallagma è antica quasi quanto quella del proprio significante.
Per scoprirne le radici dobbiamo rimanere nell’Antica Grecia al cospetto di Aristotele: nel libro V dell’Etica a Nicomaco lo indicò come un rapporto patrimoniale contraddistinto geneticamente, da uno squilibrio che solo la giustizia “correttiva” può equilibrare.
Nel diritto romano il termine venne discusso lungamente nei Digesta di Giustiniano dalle voci dei giuristi Labeone e Aristone, disquisendo di obbligazioni e contratti tra due parti:
Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc συνάλλαγμα esse et hinc nasci civilem obligationem. et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis sufficere: esse enim contractum quod Aristo συνάλλαγμα dicit, unde haec nascitur actio.
Ma anche se la cosa non passi in un altro contratto, sussista tuttavia una causa. Aristone ha elegantemente risposto a Celso che v’è obbligazione. Per esempio: ti ho dato una cosa perché tu me ne dia un’altra, ti ho dato perché tu faccia: questo è un συνάλλαγμα, e ne nasce obbligazione civile. E dunque ritengo che Giuliano sia stato correttamente ripreso da Mauriciano in questo: io ti ho dato Stico perché tu manometta Panfilo; tu hai manomesso e Stico ti è stato evitto. Giuliano scrive che dal pretore deve darsi un’azione sul fatto, egli che basta l’actio civilis incerti, cioè l’actio praescriptis verbis; si tratta infatti di un contratto, quello che Aristone chiama συνάλλαγμα per cui nasce questa azione.
Il concetto teorico di “contratto bilaterale”, di do ut des insito in ogni contratto, ogni sinallagma tra due parti, venne sepolto per lungo tempo e ripreso in età contemporanea solo nel 1876, da August Ritter Von Bechmann nel suo Der Kauf nach gemeinem Recht. Riprendendo le fonti romane e scandagliandole a fondo, il buon August riportò in auge il senso stretto di vincolo come legante tra le due parti, un obbligo che nasce geneticamente al momento della sottoscrizione del patto, e che prosegue anche dopo quell’istante in senso funzionale al patto stesso.
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Bibliografia
Sinallagmatico, in Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana.
Sinallagma, Sinallagmatico, in GDLI, UTET (http://www.gdli.it/pdf_viewer/Scripts/pdf.js/web/viewer.asp?file=/PDF/GDLI19/GDLI_19_ocr_50.pdf&parola=sinallagma).
Sinallagma, in Vocabolario Online Treccani (http://www.treccani.it/vocabolario/sinallagma/).
Scritti e discorsi politici di Francesco Crispi (1849-1890), Roma, Unione Cooperative Editrice, 1890.
Les Avocats En Temps De Guerre Représentations D’une Profession Face À La Crise, in Avocats Histoire Et Culture Revue De La Sihpa – N°12 – 2016.
Carlo Augusto Cannata, Corso di Istituzioni di diritto romano II, Volume 2, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017.
Massimo Brutti, Il diritto privato nell’antica Roma, Torino, G, Giappichelli Editore, 2011.
August von Bechmann, Der Kauf nach gemeinem Recht. Theil 2. System des Kaufs nach gemeinem Recht, Erlangen, 1884
Carlo Pelloso, Le origini aristoteliche del sυνλλαγµα di Aristone, in La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano II, (a c. di Garofalo Luigi), CEDAM, 2007
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