Devastazione, s.f.
Oggi restiamo allegri, e dai Loci Amoeni della scorsa settimana passiamo a panorami ben diversi, più simili al regno di Eregion dopo il passaggio di Sauron.
Parliamo di devastazione, perché anche il Diritto ne vanta una, e no, non è quella che lo studente di giurisprudenza passa per preparare l’esame di Procedura Civile.
Esistono ovviamente diversi tipi di devastazione nella lingua italiana. Il Vocabolario ne riporta almeno sei, tra violenta, spirituale e fisica.
C’è anche una devastazione emozionale, e ben la descrive Antonio Baldini nel suo La dolce calamita, ovvero La donna di nessuno, come quel cambiamento repentino che solo l’amore può portare nell’altrimenti placida e pacata vita dell’uomo comune:
Si può guardare una donna con una occhiata (ci mancherebbe altro che non si potesse) anche limpida, caritativa, imperturbata (…), e si può portare turbamento e devastazione là dove un momento prima era perfetta pace.
Ma diamo uno sguardo alla sua etimologia.
Devastazione deriva dal latino DEVASTATIONEM accusativo del termine DEVASTATIO, “devastazione”; si tratta di un nome di azione discendente dal participio passato DEVASTARE, “distruggere completamente, saccheggiare”, composto dalla particella DE-, con significato di completezza, e VASTARE, “distruggere”. Quest’ultimo termine deriva da VASTUS, “vuoto, desolato”, con origine nel Proto Indo Europeo *wasto-, avente radice in *eue-, “lasciare, abbandonare, gettare via”.
Dal punto di vista linguistico ed etimologico quindi, devastazione è l’atto di distruggere completamente qualcosa, per esteso e con grandissima devozione.
Il termine ovviamente, calza a pennello nell’ambito bellico dove la devastazione è un atto di violenza totale e aberrante, ad opera di eserciti o di bande di sciacalli su terra nemica e da conquistare.
Ed ovviamente c’è anche un tipo di devastazione sociale e culturale, come quella ricordata da Foscolo nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis,dove non risparmia parole fortemente amare verso i Francesi, descritti come:
Devastatori de’ popoli, si servono della libertà come i papi si servivano delle crociate.
In italiano volgare il termine devastazione compare per la prima volta proprio nell’ambito giuridico, e ne troviamo testimonianza negli Statuti della Città di Perugia del 1342; la devastazione è qui già una condanna riservata agli autori di gravi atti di distruzione verso beni ed abitazioni:
E la podestà le vigne (…) fare degga alpostucto guastare, la quale devastatione e scarcamento glie credetore de l’omicidaio non possano defendere.
Il reato di devastazione si trova già nel Code Pénal di Napoleone, del 1810. Nella II sezione troviamo il capo secondo dedicato ai crimes tendant à troubler l’état par la guerre civile, l’illégal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage public:
ARTICLE 91.
L’attentat ou le complot dont le but sera, soit d’exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres,
Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes,
Seront punis de la peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués.
E ancora, nella sezione seguente, un altro capo dedicato alle Destructions, Dégradations, Dommages:
ARTICLE 444.
Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus.
Les coupables pourront de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Nel Codice Penale italico invece, venne introdotto a partire dal 1930 in questi termini (Libro II, Titolo I, Capo II, “Dei delitti contro la personalità interna dello stato”):
Art. 285. (Devastazione, saccheggio e strage)
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte.
E ripreso poi nell’Art. 419 (Titolo V):
Art. 419. (Devastazione e saccheggio)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Dove li troviamo tutt’oggi, ad eccezione della pena di morte, sostituita con un ben più soft ergastolo.
Bibliografia e link di riferimento
Devastation, in Etymonline.com (accessibile online).
Devastazione, in TLIO, (accessibile online).
Devastazione, in GDLI, Utet, (accessibile online).
Baldini, Antonio, La dolce calamita, ovvero La donna di nessuno, Quattro [i. e. cinque] racconti. Italia, L’Italiano, 1929.
Foscolo, Ugo, Ultime lettere di Jacopo Ortis e Discorso sul testo della Commedia di Dante, Milano, Edoardo Sonzogno, 1887.
CODE PÉNAL DE 1810, (Texte intégral – État lors de sa promulgation en 1810), (Accessibile online).
Codice Penale, REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398; Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398) (Gazzetta Ufficiale n.251 del 26-10-1930).
Image credits: DEVASTAZIONE, Luciano Munzi
Milano, 1988. UX Designer e Project manager, dottoressa in Filologia Moderna. Appassionata di vino, cose vecchie e storia della lingua.