Aggiotaggio, s.m.
Oggi parliamo di aggiotaggio. Il termine, utile da conoscere nel caso doveste trovar una rima con “arrembaggio” che non sia necessariamente “pattinaggio”, è un antico globetrotter linguistico, ma anche giuridico.
Ma partiamo dalle cose semplici: l’aggiotaggio è un delitto, un reato di natura economica, e si verifica quando un soggetto attua artifizi di vario genere, al fine di provocare l’innalzamento o l’abbassamento dei prezzi di merci specifiche, o di valori e titoli in borsa. Questo ovviamente, non per puro diletto, ma per trarne un profitto o farne trarre ad altri in combutta. Si tratta quindi, in breve, della manipolazione fraudolenta dell’andamento del mercato e dell’economia pubblica. Esempi recenti ce ne sono stati diversi, da scarpe di dubbio gusto vendute a prezzo più che quintuplicato sul web, a strumenti per la protezione personale e l’igiene rivenduti a peso d’oro, durante un ben noto periodo in cui nei supermercati e nelle farmacie, su certi scaffali regnava il deserto.
Anche la letteratura non ne è immune: restano famosi i casi di aggiotaggio raccontati da Guy de Maupassant in Bel-Ami, dove tra giochi politici e di potere, l’aggiotatrice è la figura di Madeleine, che sfrutta il potere della stampa per manipolare la diffusione di notizie false, a vantaggio delle proprie conoscenze.
Dicevamo essere un globetrotter di tutto rispetto, da diversi punti di vista.
Linguisticamente, il termine trae origine etimologica dall’unione di agio, termine proprio del vocabolario economico e significante la differenza, in eccesso, tra il valore nominale e il valore reale nel cambio tra due monete di metallo o di carta, e il suffisso di origine francese –(t)age, che indica un atto, un comportamento legato e a completamento del sostantivo precedente. Il lemma è passato all’italiano tramite il corrispondente francese agiotage.
Aggio deriva dal latino medievale AISIUM, designante il diritto di utilizzo di proprietà comunali, e a sua volta affonderebbe le radici nel termine greco antico ἀλλάγιον, “cambio”, appartenente all’ambito militare, e usato anche per definire lo scambio o il rilascio di ostaggi.
La parola, coniata come dicevamo con ogni probabilità in Francia nella forma tutt’oggi in uso di agiotage, fa risalire le proprie tracce al XVIII secolo, divenuta in voga durante la Rivoluzione per indicare alcuni, specifici atti di speculazione finanziaria e volti a scuotere l’equilibrio dei mercati.
Tirando le somme, quindi, l’aggiotaggio è l’induzione forzata ad un cambiamento economico, generalmente senza buone intenzioni.
Già il diritto romano lo aveva adocchiato come reato da punire severamente, prova ne è la Lex Iulia de Annona, promulgata nel 18 a.C. per punire coloro i quali rastrellavano merci e derrate alimentari per poi rivenderli a carissimo prezzo.
Il delitto rimane tale anche durante il periodo medievale, e resistendo imperterrito anche successivamente, nel Codice Penale Napoleonico del 1810, dove trova spazio nell’art. 419. Come si legge, la pena inferta ai colpevoli era una deliziosa combo tra carcere e ammenda ammontante ad un massimo di diecimila franchi:
Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre, ou à ne la vendre qu’à un certain prix, ou qui par des voies ou moyens frauduleux quelconques auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, d’un an au plus, et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
[Tutti coloro che, per fatti falsi o calunniosi deliberatamente seminati in pubblico, per sovraofferte fatte ai prezzi richiesti dai venditori stessi, per riunioni o coalizioni tra i principali detentori della stessa merce o merce, tendendo a non venderla, o di venderlo solo a un certo prezzo, o che con qualsiasi mezzo o mezzo fraudolento avrà determinato l’aumento o la diminuzione del prezzo di derrate alimentari o merci o di carte pubbliche ed effetti al di sopra o al di sotto dei prezzi che avrebbero determinato il naturale e la libera concorrenza del commercio, sarà punito con la reclusione da almeno un mese, al massimo un anno, e con l’ammenda da cinquecento franchi a diecimila franchi. I colpevoli possono anche essere posti, con sentenza o sentenza, sotto il controllo dell’alta polizia per almeno due anni e al massimo cinque anni.]
Nel panorama del diritto post unitario, invece, anche nello Zanardelli gli dedicherà successivamente, nel 1889, due articoli distinti, uno generico (art. 293):
Chiunque, col diffondere false notizie o con altri mezzi fraudolenti, produce sul pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione nei prezzi di salarii, derrate, merci o titoli negoziabili sul pubblico mercato o ammessi nelle liste di borsa, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquecento a tremila.
Se il delitto sia commesso da pubblici mediatori o da agenti di cambio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, della interdizione temporanea dai pubblici ufficii, estesa all’esercizio della professione, e della multa oltre le lire mille.
E uno esclusivamente dedicato all’ambito delle merci alimentari (art. 326):
Chiunque, con false notizie o altri mezzi fraudolenti, produce la deficienza o il rincaro di sostanze alimentari è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila; alle quali pene è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici ufficii, estesa all’esercizio della professione se il colpevole sia un pubblico mediatore.
Nel Codice Rocco del 1930, invece, il reato verrà poi unificato in un unico articolo, volto a protezione e tutela dell’economia pubblica, con l’art. 501.
Bibliografia
Benito Capellupo, Falso in bilancio ed aggiotaggio: quale tipo di concorso tra i due reati, su http://www.studiolegalecapellupo.it/ (link diretto).
CODE PÉNAL DE 1810 – Édition originale en version intégrale,publiée sous le titre : CODE DES DÉLITS ET DES PEINES (Troisième partie). (accessibile online).
Aggiotaggio, a c. di Giuseppe Bettiol – Enciclopedia Italiana – I Appendice (1938) (accessibile online).
Aggiotaggio, in GDLI, Grande Dizionario della Lingua Italiana, UTET (edizione online).
Aggio, in TLIO, Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (accessibile online).
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