Di amore ci siamo occupati più volte, e in verità ce ne occupiamo ogni giorno. Sarà l’aria frizzantina, la primavera in vista, la zona gialla che almeno possiamo uscire a pranzo, sarà forse anche una incrollabile fiducia nelle nostre capacità attrattive, ma noi non smettiamo mai di pensare ai baci.
Ovviamente non ci bastano quelli di una persona sola, e andiamo a cercarne altri, provando a sognarne di dolcissimi nelle pieghe delle storie del passato. Capita così di imbattersi in turpi tresche prematrimoniali, storie di donne sedotte e abbandonate, ma ormai aduse a saggiare la tazza del piacere divertendosi a continuarne gli assaporamenti, o storie d’amore – per una volta – caste e pure – in cui altro non si dibatteva se non di un bacio a una ragazza in pubblico.
Ve la ricordate? Avevamo chiamato quella storia Il Bacio nel Diritto Penale, era un caso degli anni Venti e la Corte d’Appello di Torino aveva escluso che un semplice bacio a una ragazza in pubblico potesse costituire oltraggio al pudore. Quella decisione era commentata in maniera assai critica da un altro magistrato che vi si era scagliato contro giudicandola troppo permissiva. E così via di esempi e riferimenti al fatto che il bacio fosse l’anticamera di atteggiamenti erotici e per questo motivo non permesso in pubblico. D’altra parte, aggiungeva il commentatore:
E per ciò volevamo osservare che le coppie che intendono intimamente abboccarsi cercano luoghi appartati; e quando altro non possono, e sono costretti a vagare all’aria libera, scelgono i campi, le siepi, i sentieri, le strade cittadine deserte per la notte, i bastioni fuori le mura . . . Nessuno mai vide coppie scambiarsi baci erotici in pieno giorno, o nelle ore affollate serotine, in piazza Colonna a Roma, o in Galleria di Milano. E se gl’innamorati sono condotti alla presenza del magistrato per rispondere di offesa al pudore, è sempre perché essi furono sorpresi dal vigile solerte, o avvistati dal raro tardivo passante; mentre era in loro la speranza, se non la convinzione, di non essere visti.
Insomma, normalmente gli amanti si nascondono, non danno libero spettacolo del loro amore. Ma i giudici avevano deciso il caso ragionando diversamente, come d’altronde ragioneremmo noi adesso, perché nessuno si sente perturbato dal vedere una coppia che si bacia.
Molto affascinato da quella vicenda, e anche un po’ stupito del fatto che di un semplice bacio si fosse dovuta occupare la magistratura, mi sono poi messo a fare nel tempo altre ricerche, per cercare di recuperare un caso opposto, quello cioè in cui un bacio in pubblico fu sanzionato. L’ho trovato e ve lo riporto qui in questa massima dal passato nuova di zecca, che recita:
Un bacio dato in pubblico ad una onesta fanciulla può costituire il reato di oltraggio al pudore
Siamo un bel po’ di anni prima rispetto al caso precedente: ancora una volta alla sbarra è un bacio, ritenuto questa volta oltraggioso.
La sentenza, come sempre, non delude dal punto di vista letterario, soprattutto nella parte in cui descrive che cosa sia un bacio, definito un atto di per sé stesso equivoco, che differenza l’uomo dai bruti e che può essere determinato dai motivi più disparati. E qui arriva la poesia.
quando il bacio viene scambiato tra persone unite da stretti vincoli di sangue o di sincera amicizia, esso può, a seconda dei casi, trarre origine così dal bisogno irresistibile di esternare i sentimenti di una simpatia, affatto spirituale, o di viva o reverente gratitudine od, anche, di soggezione o di ossequio, come pure da un impeto di passione erotica o dal pravo disegno di maculare il candore d’onesta fanciulla
IL PRAVO DISEGNO DI MACULARE IL CANDORE D’ONESTA FANCIULLA
Come si può non amare questa espressione? Quanta delicatezza, quale gioia per gli occhi leggerla e che carezza al cuore pronunciarla: pravo disegno di maculare il candore d’onesta fanciulla. Una storia dove il diritto fa l’amore con la poesia.
Una espressione talmente commovente da far persino dimenticare che, nel caso di specie, l’onesta fanciulla aveva undici anni appena.
Buon San Valentino

La Corte : — … I delitti preveduti nei ripetuti art. 333 e 335, hanno tra loro di comune, quale precipuo elemento integratore, l’atto di libidine che si esplica con minaccia o violenza reale o presunta, nel primo caso, e senza violenza o minaccia di sorta, nel secondo, purché commesso su la persona di un minore degli anni 16, od anche soltanto alla presenza di esso. Però, in amendue i casi, si vuole che l’atto sia, per sua intima essenza, palesemente osceno, abbia cioè, per unico movente, l’impulso erotico, e per scopo lo sfogo, sia pure in modo indiretto, della personale libidine dell’agente, e, quindi, insita l’attitudine, segnatamente nel secondo caso, a depravare il senso morale del soggetto passivo, suscitando nell’animo di lui, sensazioni lussuriose, appetiti sensuali o voglie precoci di concupiscenza.
Ora, giustamente il tribunale ebbe a rilevare, correggendo in questo punto la sentenza del pretore, che sia grave errore attribuire, in via assoluta, qualcuno di codesti malefici effetti al bacio, come conseguenze necessarie ad esso inerenti, in guisa da equipararlo ad un vero e proprio atto di libidine, capace di per sé solo a procurare il soddisfacimento d’un lubrico desiderio.
Avvegnaché è vero, invece, che il bacio che, a giudizio di taluno, costituisce un privilegio speciale conceduto all’umanità perché possa, a differenza dei bruti, manifestare sensibilmente i sentimenti di puro affetto, è un atto per se stesso equivoco, nel senso che desso può essere determinato dai moventi più disparati.
A parte la sua indiscutibile castigatezza, quando il bacio viene scambiato tra persone unite da stretti vincoli di sangue o di sincera amicizia, esso può, a seconda dei casi, trarre origine così dal bisogno irresistibile di esternare i sentimenti di una simpatia, affatto spirituale, o di viva o reverente gratitudine od, anche, di soggezione o di ossequio, come pure da un impeto di passione erotica o dal pravo disegno di maculare il candore d’onesta fanciulla, ovvero di arrecarle soltanto uno sfregio. Onde è che la mancanza di univocità, nel bacio, quanto al suo speciale movente ed allo scopo, a cui può essere indirizzato, impone l’obbligo al giudice, pria di attribuirgli l’uno, piuttosto che l’altro, degli accennati impulsi, di bene esaminare le peculiari circostanze del fatto, in cui quell’atto fu compiuto e, nel dubbio, di attenersi alla versione, che meno ripugni alla presunta purezza di esso. Merita plauso, quindi, la sentenza del tribunale, che uniformandosi a codesti criteri, ebbe ad escludere che, con quell’unico bacio, dato dal Licciardo alla Ragusa, bambina di 11 anni appena, costui si fosse proposto il turpe intento di sfogare su di lei la propria incontinenza o, quanto meno, di pervertirne l’animo, contaminandone il corpo.
Atteso, d’altro canto, che, esclusa l’oscenità intrinseca del bacio, non per questo veniva a cessare la responsabilità penale del ricorrente. Perocchè non è a dubitare, che tale atto, sebbene non lascivo in se stesso, si appalesava, dal momento che veniva eseguito in pubblico, improntato di tale una nota di scorrettezza, da potere molto verosimilmente essere interpretato ed appreso dagli astanti come un atto impudico e, per ciò stesso, quale un’offesa a quel sentimento del pubblico pudore, che costituisce la più efficace garanzia del pubblico buon costume.
È risaputo, invero, che v’hanno degli atti che, quantunque leciti o tollerati in privato, ad esempio lo scambio di amorevolezze tra coniugi od amanti, possono, se compiuti al cospetto di più persone e massime se in luogo pubblico, assumere la figura di fatti lesivi del diritto, che compete ad ogni cittadino, di non essere turbato nel senso morale, assistendo a spettacoli inverecondi e capaci di eccitare, specialmente negli adolescenti, affetti e desideri sensuali. E, poiché basta la possibilità di siffatta evenienza ad integrare il delitto, di cui all’art. 338, bene a ragione la denunciata sentenza ritenne, che meglio delle altre convenisse al fatto in disamina, la figura giuridica dell’oltraggio al pubblico pudore.
Per questi motivi, rigetta il ricorso.
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