31 marzo 1889 – Nasce la giurisdizione amministrativa
All’alba dell’Unità si pose il problema di unificare tra loro gli ordinamenti degli stati preunitari. Ci pensò la legge n. 2248 del 1865.
La legge Lanza, e in particolare gli allegati D e E, da un lato aboliva tutti i giudici amministrativi speciali riconducendo ogni controversia di fronte al giudice ordinario, e dall’altro lato interveniva sulle già esistenti tre sezioni del Consiglio di Stato delineandone meglio le competenze, che rimasero in ogni caso per lo più consultive.
La riforma conferendo al giudice ordinario meri poteri di disapplicazione rispetto agli atti amministrativi, era debole, seppur coraggiosa e innovativa, e presto cominciò a prendere piede l’esigenza di una nuova riforma.
Grazie alle sollecitazioni della dottrina e in particolare del giurista Silvio Spaventa venne poi promulgata una nuova legge, la legge Crispi, n. 5992 del 31 marzo 1877.
Venne quindi modificata l’organizzazione interna del Consiglio di Stato con l’istituzione di una quarta sezione, denominata “per la giustizia amministrativa”. Con la IV Sezione si istituiva l’embrione della giustizia amministrativa. Ancora un po’ un ibrido in realtà, di natura organo amministrativo, di fatto giudice con poteri di annullamento.
La riforma del 1865, che disciplinava la tutela giurisdizionale, veniva così completata, non abolita, delineando una nuova forma di tutela formalmente amministrativa, e… creando non solo il gravissimo problema del riparto di giurisdizione, ma anche la mitologica e ancor oggi dibattuta figura dell’interesse legittimo.