La Massima dal Passato di questa settimana è dedicata agli amici penalisti, amanti della natura e degli animali.
Mi sono infatti imbattuto in questa incredibile decisione del Tribunale di Trani del 25 aprile 1903. Nella sentenza, i magistrati si chiedono (dando risposta positiva) se la “forza virile” degli animali possa costituire oggetto di furto, come già allora si riteneva per il gas o l’elettricità.
Scenario della vicenda è Spinazzola, paesino addormentato nelle campagne al confine tra Puglia e Basilicata. Siamo agli albori del XX secolo e la pastorizia è ancora attività diffusissima. Essere proprietario di molte capre vuol dire essere ricchi. Ma più ricco può rendere il possedere montoni di razza scelta, ambiti virgulti moltiplicatori di ovini.
Desiderare però il montone d’altri può essere pericoloso, se non si paga il giusto compenso al suo proprietario per la prestazione…
Ecco di seguito la sentenza e la splendida massima, da leggere tutta d’un fiato.
Il capraio che clandestinamente introduce delle capre nel fondo altrui onde ottenerne l’accoppiamento con alcuni montoni di rimonta senza pagare al padrone la relativa tassa, commette furto della forza genetica di quegli animali – art. 402 c.p.
© Riproduzione Riservata